Agevolazioni acquisto prima casa under 36

La Legge di Bilan­cio pro­ro­ga le agevolazioni fis­cali per acquis­to pri­ma casa, speci­fi­ca­mente des­ti­nate ai gio­vani e alle famiglie in dif­fi­coltà eco­nom­i­ca. 

Inoltre, intro­duce nuovi bonus:

  • Bonus acquis­to pri­ma casa per gio­vani under 36
  • Mutui agevolati per l’ac­quis­to del­la pri­ma casa
  • Fon­do di sol­i­da­ri­età per i mutui per l’ac­quis­to del­la pri­ma casa

Bonus acquisto prima casa

Il bonus per l’acquis­to del­la pri­ma casa è disponi­bile solo per: 

  • Gio­vani sot­to i 36 anni
  • Cop­pie con almeno uno dei due part­ner sot­to i 35 anni
  • Famiglie mono­gen­i­to­ri­ali con figli minori
  • Per­sone che vivono in case popo­lari, con un ISEE non supe­ri­ore ai 40 mila euro.

Questo ben­efi­cio sarà applic­a­bile agli acquisti per abitazioni non di lus­so, clas­sifi­cate nelle cat­e­gorie A/8 e A/9.

Inoltre, per usufruire del bonus, l’ac­quirente dovrà:

  • Sta­bilire la pro­pria res­i­den­za nel Comune in cui si tro­va l’im­mo­bile entro 18 mesi dal­l’ac­quis­to.
  • Dichiarare di non possedere, né da solo né in comu­nione con il coni­uge, altri dirit­ti di pro­pri­età, usufrut­to, uso e abitazione su un’al­tra casa nel Comune in cui si tro­va l’im­mo­bile da acquistare.
  • Dichiarare, anche nel­l’at­to di acquis­to, di non possedere, nem­meno tramite quote o in regime di comu­nione legale, altri dirit­ti su un altro immo­bile acquis­ta­to nel ter­ri­to­rio nazionale, uti­liz­zan­do le stesse agevolazioni “pri­ma casa”. In caso con­trario, sarà nec­es­sario vendere l’im­mo­bile entro un anno dal­la data del nuo­vo acquis­to.

Chi sod­dis­fa i req­ui­si­ti sopra citati sarà esen­ta­to dal paga­men­to del­l’im­pos­ta di reg­istro, ipote­caria e cat­a­stale al momen­to del­l’ac­quis­to del­la pri­ma casa.

Ques­ta agevolazione fis­cale si appli­ca sia alle com­praven­dite esen­ti da IVA che agli acquisti sogget­ti a IVA.

Mutui agevolati under 36

Per i gio­vani che sod­dis­fano i req­ui­si­ti prece­den­te­mente elen­cati e altre cat­e­gorie minori, la Legge di Bilan­cio con­fer­ma il sosteg­no ai mutui agevolati per l’ac­quis­to del­la pri­ma casa, a pat­to che l’ISEE sia entro i 40mila euro

Attra­ver­so Con­sap, viene offer­ta una garanzia statale che copre fino all’80% del cap­i­tale del presti­to, per finanzi­a­men­ti fino a 250.000 euro. Inoltre, alcune banche con­sentono di finanziare fino al 100% del val­ore del­l’im­mo­bile tramite mutui agevolati.

Requisiti catastali per ottenere le agevolazioni sull’acquisto della Prima Casa nel 2024

La casa che si intende acquistare, sia essa già esistente o in fase di costruzione, deve appartenere a una delle seguen­ti cat­e­gorie cat­a­stali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo eco­nom­i­co);
  • A/4 (abitazioni di tipo popo­lare);
  • A/5 (abitazioni di tipo ultra popo­lare);
  • A/6 (abitazioni di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villi­ni);
  • A/11 (abitazioni e allog­gi tipi­ci dei luoghi).

Sono esclusi gli immo­bili di lus­so come abitazioni sig­no­rili, ville, castel­li e palazzi.

Le agevolazioni si esten­dono anche alle per­ti­nen­ze del­la Pri­ma Casa, che rien­tra­no nelle seguen­ti cat­e­gorie cat­a­stali:

  • C/2 (mag­a­zz­i­ni e locali di depos­i­to);
  • C/6 (rimesse e autorimesse, ad esem­pio);
  • C/7 (tet­toie chiuse o aperte).

Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa

Il Fon­do Gas­par­ri­ni è tor­na­to al regime ordi­nario. Dal 1° gen­naio 2024, con il venir meno del­la dis­ci­plina deroga­to­ria, l’ac­ces­so al fon­do è di nuo­vo lim­i­ta­to ai sogget­ti che pre­sen­tano un ISEE non supe­ri­ore a 30.000 euro e per i mutui di impor­to fino a 250.000 euro

Per­tan­to, a par­tire dal 1° gen­naio 2024, pos­sono ben­e­fi­cia­re del­la sospen­sione pre­vista dal “Fon­do Gas­par­ri­ni” i seguen­ti tipi di mutui:

  • Mutui ipote­cari con un impor­to orig­i­nario mas­si­mo fino a 250.000 euro: che sono in rego­lare ammor­ta­men­to da almeno un anno;
  • Con­trat­ti per l’ac­quis­to di un’u­nità immo­bil­iare des­ti­na­ta ad abitazione prin­ci­pale (ad eccezione delle cat­e­gorie cat­a­stali A1, A8 e A9) sita nel ter­ri­to­rio nazionale;
  • Mutui intes­ta­ti a per­sone fisiche (anche in coin­tes­tazione), per i quali l’indi­ca­tore di situ­azione eco­nom­i­ca equiv­a­lente (ISEE) non supera i 30.000 euro;
  • Mutui che non godono di altre agevolazioni pub­bliche (come con­tribu­ti in con­to inter­es­si o garanzie statali);
  • Mutui che non pre­sen­tano ritar­di nei paga­men­ti delle rate supe­ri­ori a 90 giorni, anche se il richiedente può pre­sentare richi­es­ta anche in pre­sen­za di rate scadute e non pagate entro il 90° giorno (le rate non pagate saran­no incluse nel peri­o­do di sospen­sione);
  • Mutui che han­no già ben­e­fi­ci­a­to del­la sospen­sione del mutuo: purché non abbiano uti­liz­za­to i mas­si­mi 18 mesi di sospen­sione com­p­lessi­va­mente richied­i­bili tramite il Fon­do Gas­par­ri­ni (al net­to di even­tu­ali sospen­sioni bancarie/volontarie).

A chi è previsto l’accesso?

L’ac­ces­so al ben­efi­cio del­la sospen­sione è pre­vis­to per i seguen­ti even­ti-causa:

  • Perdi­ta del lavoro sub­or­di­na­to, sia a tem­po deter­mi­na­to che inde­ter­mi­na­to, con alcune eccezioni spec­ifi­cate.
  • Perdi­ta del lavoro para­sub­or­di­na­to (ai sen­si del­l’ar­ti­co­lo 409, numero 3 del codice di pro­ce­du­ra civile) da parte del­l’in­tes­tatario o di uno dei coin­tes­tatari del con­trat­to di mutuo, con per­ma­nen­za del­lo sta­to di dis­oc­cu­pazione.
  • Morte o riconosci­men­to di hand­i­cap grave di un tito­lare del mutuo, sec­on­do quan­to pre­vis­to dal­l’ar­ti­co­lo 3, com­ma 3, del­la legge 5 feb­braio 1992, n. 104, o di inva­lid­ità civile non infe­ri­ore all’80 per cen­to.
  • Riduzione del­l’o­rario di lavoro per almeno 30 giorni lavo­ra­tivi con­sec­u­tivi, con una riduzione di almeno il 20% del­l’o­rario di lavoro, anche in atte­sa di autor­iz­zazione per trat­ta­men­ti di sosteg­no del red­di­to.
  • Sospen­sione dal lavoro per almeno 30 giorni lavo­ra­tivi con­sec­u­tivi, anche in atte­sa di autor­iz­zazione per trat­ta­men­ti di sosteg­no del red­di­to.

Acquisto prima casa per soggetti P.IVA

Per acquisti pri­ma casa da parte di sogget­ti a IVA, viene con­ces­so un cred­i­to d’im­pos­ta pari all’I­VA ver­sa­ta al ven­di­tore. Questo cred­i­to può essere uti­liz­za­to in diverse modal­ità:

  • Com­pen­sazione tramite il mod­el­lo F24.
  • Esen­zione dal­l’im­pos­ta sos­ti­tu­ti­va per i finanzi­a­men­ti des­ti­nati all’ac­quis­to, costruzione o ristrut­turazione di immo­bili ad uso abi­ta­ti­vo.
  • Riduzione delle imposte di reg­istro, ipote­caria, cat­a­stale, sulle suc­ces­sioni e don­azioni dovute sug­li atti e le denunce pre­sen­tate dopo l’ac­qui­sizione del cred­i­to.
  • Riduzione delle imposte sui red­di­ti delle per­sone fisiche, cal­co­late sul­la dichiarazione suc­ces­si­va all’ac­quis­to agevola­to.

Con­clu­sione

In con­clu­sione, le agevolazioni per l’ac­quis­to del­la pri­ma casa nel 2024 sono un impor­tante sosteg­no per i gio­vani e le famiglie in dif­fi­coltà eco­nom­i­ca. 

I req­ui­si­ti riguardan­ti le carat­ter­is­tiche del­l’im­mo­bile e i cri­teri di acces­so al Fon­do Gas­par­ri­ni, delin­eano un quadro chiaro per col­oro che inten­dono ben­e­fi­cia­re di tali agevolazioni. 

La disponi­bil­ità del cred­i­to d’im­pos­ta per gli acquiren­ti sogget­ti a IVA aggiunge ulte­ri­ori van­tag­gi, ren­den­do l’ac­quis­to del­la pri­ma casa più acces­si­bile e con­ve­niente per una vas­ta gam­ma di acquiren­ti.

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