Capitale sociale: che cos’è

Il cap­i­tale sociale rap­p­re­sen­ta il val­ore delle somme e dei beni con­fer­i­ti dai soci, a tito­lo di cap­i­tale di ris­chio, all’atto di cos­ti­tuzione di una soci­età.

Esso è sud­di­vi­so in quote di pari val­ore che sono asseg­nate ai soci in pro­porzione alla parte di cap­i­tale da essi sot­to­scrit­ta e ver­sa­ta.

Nelle soci­età per azioni, il cap­i­tale sociale è sud­di­vi­so in un deter­mi­na­to numero di titoli, appun­to le azioni. Ognuno incor­po­ra una deter­mi­na­ta quo­ta di parte­ci­pazione e i dirit­ti sociali a essa rel­a­tivi.

Il cap­i­tale sociale è uti­liz­za­to anche come para­metro per lo svol­gi­men­to di alcune attiv­ità delle soci­età. Come per esem­pio la con­vo­cazione dell’assemblea.

Il capitale sociale nel bilancio

Il cap­i­tale sociale è una delle voci del­la sezione del pas­si­vo del­lo sta­to pat­ri­mo­ni­ale del bilan­cio. Rap­p­re­sen­ta un “deb­ito” del­l’im­pre­sa nei con­fron­ti dei pro­pri soci.

Nel bilan­cio van­no anche seg­nalate le vari­azioni del cap­i­tale. Ad esem­pio, il man­ca­to paga­men­to delle quote dei soci morosi.

La legge, ispi­ra­ta dal prin­ci­pio di pru­den­za, si pre­oc­cu­pa di assi­cu­rare l’integrità del cap­i­tale sociale durante tut­ta la vita dell’impresa. Dato che questo rap­p­re­sen­ta una garanzia per tut­ti col­oro che intrat­ten­gono rap­por­ti con la soci­età.

Ecco per­ché il cap­i­tale non deve mai scen­dere al di sot­to di una soglia min­i­ma, fis­sa­ta dal Codice civile. Questo prevede che le soci­età per azioni e le soci­età in acco­man­di­ta per azioni deb­bano cos­ti­tuir­si con un cap­i­tale min­i­mo non infe­ri­ore a 50.000 euro. Per le soci­età a respon­s­abil­ità lim­i­ta­ta, invece, il cap­i­tale iniziale è pari a 10.000 euro.

Diver­so è il dis­cor­so per le srl­cr. Ovvero le soci­età a respon­s­abil­ità lim­i­ta­ta a cap­i­tale ridot­to. Sono una for­ma di srl che si può cos­ti­tuire anche con un cap­i­tale infe­ri­ore a 10.000€. Bas­ta anche un cap­i­tale di un euro.

Nell’attivo di bilan­cio, tra i cred­i­ti ver­so soci per ver­sa­men­ti anco­ra dovu­ti, sono iscritte le par­ti di cap­i­tale sociale non anco­ra ver­sate alla data di bilan­cio. Con la dis­tinzione tra ver­sa­men­ti già richia­mati e ver­sa­men­ti non anco­ra richia­mati.

Nel­la fase di cos­ti­tuzione del­la soci­età, il cap­i­tale sociale può essere iden­ti­fi­ca­to col pat­ri­mo­nio sociale. Inte­so come rap­por­to tra le attiv­ità e le pas­siv­ità del­la soci­età.

Capitale sottoscritto e versato

La legge prevede, tra le con­dizioni per la cos­ti­tuzione del­la soci­età, l’intera sot­to­scrizione del cap­i­tale sociale.

Occorre, a tal propos­i­to, dis­tinguere tra cap­i­tale sot­to­scrit­to, che i soci si sono assun­ti l’obbligo di ver­sare, e cap­i­tale ver­sato, parte di cap­i­tale sot­to­scrit­to già ver­sa­ta nelle casse del­la soci­età.

I soci pos­sono ver­sare il cap­i­tale dovu­to in più momen­ti e non subito.

In ogni caso, per le soci­età di cap­i­tali è obbli­ga­to­rio ver­sare almeno 2,5 dec­i­mi del cap­i­tale sociale al momen­to del­la cos­ti­tuzione del­la soci­età. Nel caso in cui parte del cap­i­tale sociale non sia sta­to ver­sato alla data di bilan­cio, i ver­sa­men­ti anco­ra dovu­ti ver­ran­no iscrit­ti nelle attiv­ità, tra i cred­i­ti ver­so soci per ver­sa­men­ti anco­ra da effet­tuare.

La dis­tinzione tra cap­i­tale sot­to­scrit­to e non ver­sato e cap­i­tale sot­to­scrit­to e ver­sato por­ta a definire il cap­i­tale nom­i­nale. 

Conferimenti in natura

Il Codice civile, abbi­amo det­to, definisce il cap­i­tale sociale come il val­ore dei con­fer­i­men­ti dei soci.

Esiste anche il con­fer­i­men­to in natu­ra, cioè quan­do un socio cede alla soci­età la pro­pri­età di un bene.

Nel caso di con­fer­i­men­ti in natu­ra la legge prevede che, chi con­ferisca beni in natu­ra o cred­i­ti deb­ba pre­sentare la relazione giu­ra­ta di un esper­to con “la descrizione dei beni o dei cred­i­ti con­fer­i­ti, il val­ore a cias­cuno di essi attribuito, i cri­teri di val­u­tazione segui­ti, nonché l’at­tes­tazione che il val­ore attribuito non è infe­ri­ore al val­ore nom­i­nale, aumen­ta­to del­l’even­tuale sopraprez­zo, delle azioni emesse a fronte del con­fer­i­men­to”.

Entro sei mesi gli ammin­is­tra­tori e i sin­daci del­la soci­età devono con­trol­lare le val­u­tazioni con­tenute nel­la relazione. Even­tual­mente anche pro­cedere alla revi­sione del­la sti­ma.

Quan­do risul­ta che il val­ore dei beni o dei cred­i­ti con­fer­i­ti era infe­ri­ore di oltre un quin­to a quel­lo per cui avvenne il con­fer­i­men­to, la soci­età deve pro­porzional­mente ridurre il cap­i­tale sociale, annul­lan­do le azioni che risul­tano scop­erte. Tut­tavia, il socio con­fer­ente può ver­sare la dif­feren­za in denaro o recedere dal­la soci­età.

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Smart Investor

Alessandro Del Saggio

Investitore, Imprenditore e formatore dal 2014.
Da sempre appassionato di investimenti e business, credo fortemente nella crescita personale e nel dare sempre il meglio di sè.

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