Per definizione, le società di persone sono società che non godono di persona giuridica, cioè che per lo Stato non sono soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci, ma al contempo godono di autonomia patrimoniale, seppure imperfetta.
Con autonomia patrimoniale imperfetta si intende che i suoi soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società.
Questo comporta la possibilità, per un creditore, di rifarsi anche sul patrimonio dei soci, qualora quello della società di persone risulti insufficiente.
Le società di persone operano sotto una determinata ragione sociale.
Tipologie di società di persone
Non esiste un’unica tipologia di società di persone, ma ne esistono tre diverse.
Queste sono la società in accomandita semplice, più conosciuta come S.a.s., la società in nome collettivo, cioè la S.n.c, e la società semplice, le S.s.
Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Per definizione è un tipo di società di persone a cui viene riconosciuta la facoltà di esercitare attività sia commerciali che non.
La sua disciplina è rintracciabile negli articoli 2313–2324 del Codice civile e al suo interno conta due diverse categorie di soci: gli accomandanti e gli accomandatari.
- Accomandanti: rispondono delle obbligazioni contratte solo nei limiti della quota da essi conferita. A essi non spetta l’amministrazione;
- Accomandatari: rispondono dei debiti contratti dalla società di persone solidalmente e illimitatamente. A essi spetta anche la parte amministrativa della società.
La sua ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione che si tratti di una S.a.s.
Società in nome collettivo (S.n.c.)
Le società in nome collettivo sono disciplinate dagli articoli 2291–2312 del Codice civile.
Per definizione si riferiscono al modello base per avviare l’esercizio di un’attività commerciale.
A seconda che tali società di persone siano o meno iscritte nel registro delle imprese, esse possono essere di due tipi: regolare o irregolare.
Nel primo caso, le società in nome collettivo sono iscritte nel registro delle imprese. In tal caso l’atto costitutivo della società deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio.
Nel secondo caso, si parla si S.n.c non iscritte nel registro delle imprese.
La ragione sociale di questa tipologia di società di persone deve necessariamente contenere il nome di almeno uno dei soci e anche l’indicazione del rapporto sociale. Pena l’invalidità.
Il fallimento della S.n.c. comporta il fallimento di tutti i soci. Non è possibile per i soci fare un patto per escludere la responsabilità personale di uno o più soci nei confronti dei terzi.
È comunque possibile escludere la responsabilità di uno o più soci solo con un patto tra i soci stessi. Ma in questo caso, i creditori terzi possono chiedere ugualmente a ciascun socio il pagamento del debito intero.
Eventualmente esista un patto apposito nel contratto per escludere la responsabilità di un socio, e proprio questo paga un creditore, allora questo socio può chiedere agli altri soci di rimborsargli integralmente il pagamento da lui effettuato.
In ogni caso il creditore della società non può chiedere il pagamento del debito della società direttamente al socio, ma deve prima escutere il patrimonio della società.
La legge non prevede l’assemblea dei soci e per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.
Società semplice (S.s.)
La definizione di questa tipologia di società di persona è quella di forma societaria basilare, che pertanto può occuparsi dello svolgimento di un’attività economica, ma non commerciale.
Perciò la maggior parte di queste società ha come oggetto, prevalentemente, l’esercizio di attività agricola.
Nonostante questo, tale società di persone deve essere comunque iscritta nel registro delle imprese.
L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società.
La società semplice non è soggetta a fallimento e non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.
Se esiste un apposito patto, può essere esclusa la responsabilità personale dei soci che non hanno agito in nome della società, ma il patto deve essere portato a conoscenza di terzi, altrimenti questa limitazione di responsabilità, di fatto, non si realizza.
Qualora il pagamento del debito della società sia richiesto direttamente a un socio, quest’ultimo può richiedere al creditore che venga preventivamente preso in considerazione il patrimonio sociale, indicando al creditore i beni della società che può riscattare per il debito.
Nella società semplice la legge non prevede l’assemblea dei soci.
Per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.
Differenza tra società di persone e di capitali
La principale differenza tra i due tipi di società sta nel fatto che le società di persone sono organizzate più che altro con la forza lavoro derivante da soci e dipendenti, mentre le società di capitali si concentrano prevalentemente sul proprio capitale.
Inoltre, le società di capitali hanno persona giuridica. Questo significa che per lo Stato rappresentano dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci.
In questo caso la persona giuridica è rappresentata dalla società stessa, e non dal singolo socio, che detiene diritti e obblighi derivanti dallo svolgimento dell’attività. Pertanto, risulta essere la società, e non i soci, a rispondere nei confronti di terzi.
Un’altra importante differenza si può trovare in fase di costituzione della società.
Infatti, per la costituzione della società di persone non è obbligatorio versare alcun capitale minimo e, di conseguenza, è possibile costituire la società anche senza soldi. Per questo motivo, i soci diventano responsabili illimitatamente e garanti nei confronti dei creditori.
Nelle società di capitali, la partecipazione dei soci può essere sotto la forma di azioni o quote a seconda della tipologia e della struttura societaria.
Nelle società di capitali, i soci non sono responsabili per le obbligazioni contratte dalla società.
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