Che cosa sono le società di persone

Per definizione, le soci­età di per­sone sono soci­età che non godono di per­sona giuridi­ca, cioè che per lo Sta­to non sono sogget­ti giuridi­ci pien­amente dis­tin­ti dalle per­sone dei soci, ma al con­tem­po godono di autono­mia pat­ri­mo­ni­ale, sep­pure imper­fet­ta.

Con autono­mia pat­ri­mo­ni­ale imper­fet­ta si intende che i suoi soci sono illim­i­tata­mente e sol­i­dal­mente respon­s­abili per le obbligazioni del­la soci­età.

Questo com­por­ta la pos­si­bil­ità, per un cred­i­tore, di rifar­si anche sul pat­ri­mo­nio dei soci, qualo­ra quel­lo del­la soci­età di per­sone risul­ti insuf­fi­ciente.

Le soci­età di per­sone oper­a­no sot­to una deter­mi­na­ta ragione sociale.

Tipologie di società di persone

Non esiste un’unica tipolo­gia di soci­età di per­sone, ma ne esistono tre diverse.

Queste sono la soci­età in acco­man­di­ta sem­plice, più conosci­u­ta come S.a.s., la soci­età in nome col­let­ti­vo, cioè la S.n.c, e la soci­età sem­plice, le S.s.

Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Per definizione è un tipo di soci­età di per­sone a cui viene riconosci­u­ta la facoltà di esercitare attiv­ità sia com­mer­ciali che non.

La sua dis­ci­plina è rin­trac­cia­bile negli arti­coli 2313–2324 del Codice civile e al suo inter­no con­ta due diverse cat­e­gorie di soci: gli acco­man­dan­ti e gli acco­man­datari.

  • Acco­man­dan­ti: rispon­dono delle obbligazioni con­trat­te solo nei lim­i­ti del­la quo­ta da essi con­feri­ta. A essi non spet­ta l’amministrazione;
  • Acco­man­datari: rispon­dono dei deb­iti con­trat­ti dal­la soci­età di per­sone sol­i­dal­mente e illim­i­tata­mente. A essi spet­ta anche la parte ammin­is­tra­ti­va del­la soci­età.

La sua ragione sociale deve con­tenere il nome di almeno uno dei soci acco­man­datari e l’indicazione che si trat­ti di una S.a.s.

Società in nome collettivo (S.n.c.)

Le soci­età in nome col­let­ti­vo sono dis­ci­plinate dagli arti­coli 2291–2312 del Codice civile.

Per definizione si riferiscono al mod­el­lo base per avviare l’esercizio di un’attività com­mer­ciale.

A sec­on­da che tali soci­età di per­sone siano o meno iscritte nel reg­istro delle imp­rese, esse pos­sono essere di due tipi: rego­lare o irre­go­lare.

Nel pri­mo caso, le soci­età in nome col­let­ti­vo sono iscritte nel reg­istro delle imp­rese. In tal caso l’at­to cos­ti­tu­ti­vo del­la soci­età deve essere stip­u­la­to per atto pub­bli­co o scrit­tura pri­va­ta aut­en­ti­ca­ta da un notaio.

Nel sec­on­do caso, si par­la si S.n.c non iscritte nel reg­istro delle imp­rese.

La ragione sociale di ques­ta tipolo­gia di soci­età di per­sone deve nec­es­sari­a­mente con­tenere il nome di almeno uno dei soci e anche l’indicazione del rap­por­to sociale. Pena l’in­va­lid­ità.

Il fal­li­men­to del­la S.n.c. com­por­ta il fal­li­men­to di tut­ti i soci. Non è pos­si­bile per i soci fare un pat­to per esclud­ere la respon­s­abil­ità per­son­ale di uno o più soci nei con­fron­ti dei terzi.

È comunque pos­si­bile esclud­ere la respon­s­abil­ità di uno o più soci solo con un pat­to tra i soci stes­si. Ma in questo caso, i cred­i­tori terzi pos­sono chiedere ugual­mente a cias­cun socio il paga­men­to del deb­ito intero.

Even­tual­mente esista un pat­to appos­i­to nel con­trat­to per esclud­ere la respon­s­abil­ità di un socio, e pro­prio questo paga un cred­i­tore, allo­ra questo socio può chiedere agli altri soci di rim­bor­sar­gli inte­gral­mente il paga­men­to da lui effet­tua­to.

In ogni caso il cred­i­tore del­la soci­età non può chiedere il paga­men­to del deb­ito del­la soci­età diret­ta­mente al socio, ma deve pri­ma escutere il pat­ri­mo­nio del­la soci­età.

La legge non prevede l’assemblea dei soci e per mod­i­fi­care l’atto cos­ti­tu­ti­vo, il con­trat­to di soci­età, i pat­ti del­la soci­età, è nec­es­sario il con­sen­so di tut­ti i soci, sal­vo diver­sa pre­vi­sione dell’atto cos­ti­tu­ti­vo stes­so.

Società semplice (S.s.)

La definizione di ques­ta tipolo­gia di soci­età di per­sona è quel­la di for­ma soci­etaria basi­lare, che per­tan­to può occu­par­si del­lo svol­gi­men­to di un’attività eco­nom­i­ca, ma non com­mer­ciale.

Per­ciò la mag­gior parte di queste soci­età ha come ogget­to, preva­len­te­mente, l’e­ser­cizio di attiv­ità agri­co­la.

Nonos­tante questo, tale soci­età di per­sone deve essere comunque iscrit­ta nel reg­istro delle imp­rese.

L’atto cos­ti­tu­ti­vo non è sogget­to a for­mal­ità par­ti­co­lari, ma è richi­es­ta almeno la for­ma scrit­ta a sec­on­da dei beni con­fer­i­ti nel­la soci­età.

La soci­età sem­plice non è sogget­ta a fal­li­men­to e non è pre­vista l’esistenza di un cap­i­tale min­i­mo.

Se esiste un appos­i­to pat­to, può essere esclusa la respon­s­abil­ità per­son­ale dei soci che non han­no agi­to in nome del­la soci­età, ma il pat­to deve essere por­ta­to a conoscen­za di terzi, altri­men­ti ques­ta lim­i­tazione di respon­s­abil­ità, di fat­to, non si real­iz­za.

Qualo­ra il paga­men­to del deb­ito del­la soci­età sia richiesto diret­ta­mente a un socio, quest’ultimo può richiedere al cred­i­tore che ven­ga pre­ven­ti­va­mente pre­so in con­sid­er­azione il pat­ri­mo­nio sociale, indi­can­do al cred­i­tore i beni del­la soci­età che può riscattare per il deb­ito.

Nel­la soci­età sem­plice la legge non prevede l’assemblea dei soci.

Per mod­i­fi­care l’atto cos­ti­tu­ti­vo, il con­trat­to di soci­età, i pat­ti del­la soci­età, è nec­es­sario il con­sen­so di tut­ti i soci, sal­vo diver­sa pre­vi­sione dell’atto cos­ti­tu­ti­vo stes­so.

Differenza tra società di persone e di capitali

La prin­ci­pale dif­feren­za tra i due tipi di soci­età sta nel fat­to che le soci­età di per­sone sono orga­niz­zate più che altro con la forza lavoro derivante da soci e dipen­den­ti, men­tre le soci­età di cap­i­tali si con­cen­tra­no preva­len­te­mente sul pro­prio cap­i­tale.

Inoltre, le soci­età di cap­i­tali han­no per­sona giuridi­ca. Questo sig­nifi­ca che per lo Sta­to rap­p­re­sen­tano dei sogget­ti giuridi­ci dis­tin­ti dalle per­sone dei soci.

In questo caso la per­sona giuridi­ca è rap­p­re­sen­ta­ta dal­la soci­età stes­sa, e non dal sin­go­lo socio, che detiene dirit­ti e obb­lighi derivan­ti dal­lo svol­gi­men­to dell’attività. Per­tan­to, risul­ta essere la soci­età, e non i soci, a rispon­dere nei con­fron­ti di terzi.

Un’altra impor­tante dif­feren­za si può trovare in fase di cos­ti­tuzione del­la soci­età.

Infat­ti, per la cos­ti­tuzione del­la soci­età di per­sone non è obbli­ga­to­rio ver­sare alcun cap­i­tale min­i­mo e, di con­seguen­za, è pos­si­bile cos­ti­tuire la soci­età anche sen­za sol­di. Per questo moti­vo, i soci diven­tano respon­s­abili illim­i­tata­mente e garan­ti nei con­fron­ti dei cred­i­tori.

Nelle soci­età di cap­i­tali, la parte­ci­pazione dei soci può essere sot­to la for­ma di azioni o quote a sec­on­da del­la tipolo­gia e del­la strut­tura soci­etaria.

Nelle soci­età di cap­i­tali, i soci non sono respon­s­abili per le obbligazioni con­trat­te dal­la soci­età.

Se mai un ami­co o un conoscente ti dovesse chiedere in futuro di entrare in soci­età con lui, in una soci­età di per­sone, adesso sai a cosa potresti andare incon­tro. Per­ciò pri­ma di lan­cia­r­ti in una nuo­va avven­tu­ra, assi­cu­rati di avere ben chiaro in cosa ti stai imbar­can­do e cosa ti si sta chieden­do.

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Smart Investor

Alessandro Del Saggio

Investitore, Imprenditore e formatore dal 2014.
Da sempre appassionato di investimenti e business, credo fortemente nella crescita personale e nel dare sempre il meglio di sè.

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