Che cos’è il bail in, il BRRD e il Meccanismo unico di risoluzione

Che cos’è il bail-in

Il bail-in prevede che, in caso di gravi dif­fi­coltà finanziarie di un isti­tu­to ban­car­io, siano gli azion­isti, gli obbligazion­isti e i cor­ren­tisti del­la ban­ca stes­sa a con­tribuire al sal­vatag­gio del­la medes­i­ma con i pro­pri sol­di.

In tal caso, a non essere coin­volti sono solo i cli­en­ti dell’istituto che deten­gono un depos­i­to infe­ri­ore a 100 mila euro, che ven­gono inte­gral­mente pro­tet­ti dal Fon­do di Garanzia dei Deposi­ti.

Il ter­mine bail-in si con­trap­pone al bail-out, che prevede invece il sal­vatag­gio di una ban­ca a opera di terze par­ti, in genere il Gov­er­no del Paese di res­i­den­za del­la ban­ca che uti­liz­za i sol­di dei con­tribuen­ti.

Con il recepi­men­to del­la BRRD, Bank­ing Recov­ery and Res­o­lu­tion Direc­tive, la diret­ti­va euro­pea per il sal­vatag­gio e la risoluzione del disses­to degli isti­tu­ti di cred­i­to, è sta­to introdot­to dal 1° gen­naio 2016, in Italia e nei Pae­si dell’eurozona, lo stru­men­to del bail-in.

Come funziona il bail-in

Molto sem­plice­mente, il bail-in prevede che non sia più lo Sta­to di res­i­den­za dell’istituzione finanziaria a inter­venire nel piano di sal­vatag­gio, even­tual­mente una ban­ca fos­se in crisi, ma che siano gli investi­tori e i cor­ren­tisti, con un depos­i­to supe­ri­ore ai 100 mila euro, a pagare di tas­ca pro­pria per il fal­li­men­to dell’istituto.

Il fun­zion­a­men­to del bail-in segue degli obi­et­tivi sem­pli­ci e, per alcu­ni, dis­cutibili:

  • risol­vere il prob­le­ma delle banche inter­na­mente, sen­za ricor­rere agli aiu­ti di Sta­to;
  • evitare il fal­li­men­to di una ban­ca in gravi dif­fi­coltà eco­nomiche;
  • garan­tire alla ban­ca stes­sa di con­tin­uare a erog­a­re i pro­pri servizi finanziari.

Cosa e quanto rischiano i risparmiatori con il bail-in

Non tut­ti gli investi­tori e i cor­ren­tisti con­tribuis­cono al sal­vatag­gio di una ban­ca in fal­li­men­to con lo stes­so gra­do di ris­chio.

Sec­on­do la ger­ar­chia del bail-in, è pre­vis­to pri­ma il con­trib­u­to da parte dei sogget­ti cred­i­tori più ris­chiosi e poi, even­tual­mente le loro risorse risul­tassero insuf­fi­ci­en­ti, si pas­sa a quelle delle cat­e­gorie suc­ces­sive.

Per esem­pio, in caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione ban­car­ia potrebbe ved­er con­ver­ti­to in azioni o ridot­to il pro­prio cred­i­to solo se le risorse degli azion­isti e di col­oro che han­no titoli di deb­ito sub­or­di­nati, cat­e­gorie con­sid­er­ate più ris­chiose, si sono riv­e­late insuf­fi­ci­en­ti a coprire le perdite e ricap­i­tal­iz­zare la ban­ca.

Sono invece esclusi, come spie­ga­to prece­den­te­mente, i cor­ren­tisti che han­no deposi­ti infe­ri­ori a 100 mila euro, per­ché pro­tet­ti dal Fon­do di Garanzia dei Deposi­ti.

In par­ti­co­lare, ques­ta pro­tezione riguar­da:

  • le somme detenute sul con­to cor­rente;
  • le somme detenute in un libret­to di depos­i­to;
  • i cer­ti­fi­cati di deposi­ti cop­er­ti dal Fon­do di Garanzia.

Bisogna inoltre sapere che il Fon­do di Garanzia dei Deposi­ti opera per sin­go­lo cor­ren­tista e per isti­tu­to.

Questo sig­nifi­ca che, nel caso un con­to fos­se coin­tes­ta­to a due per­sone, il Fon­do coprirebbe fino a 200 mila euro. Per chi invece possiede una plu­ral­ità di con­ti pres­so la stes­sa ban­ca, il totale garan­ti­to sarebbe sem­pre di 100 mila euro. Se invece un cor­ren­tista avesse più con­ti, ma in banche diverse, allo­ra sarebbe chiam­a­to a con­tribuire solo nel caso in cui avesse in depos­i­to una som­ma ecce­dente i 100 mila euro pres­so la ban­ca in dif­fi­coltà.

Tut­tavia, anche i deposi­ti con una som­ma supe­ri­ore ai 100 mila euro, delle per­sone fisiche e delle pic­cole e medie imp­rese, in caso di bail-in, ricev­ereb­bero un trat­ta­men­to pref­eren­ziale, cioè subireb­bero un pic­co­lo sac­ri­fi­cio solo nel caso in cui il bail-in di tut­ti gli altri stru­men­ti finanziari, con un gra­do di ris­chio supe­ri­ore, non fos­sero suf­fi­ci­en­ti a coprire le perdite e a ricap­i­tal­iz­zare la ban­ca.

Sono anche esclusi dal bail-in:

  • le pas­siv­ità garan­tite, come i cov­ered bond;
  • i con­tenu­ti delle cas­sette di sicurez­za o i titoli detenu­ti in un con­to appos­i­to;
  • i deb­iti ver­so i dipen­den­ti, i com­mer­ciali e quel­li fis­cali.

Che cos’è il BRRD

La lun­ga crisi finanziari degli anni prece­den­ti ha evi­den­zi­a­to in molti Pae­si dell’Unione Euro­pea l’inef­fi­ca­cia del­la vig­i­lan­za ban­car­ia euro­pea, degli stru­men­ti di pre­ven­zione e di ges­tione del­la crisi, soprat­tut­to di fronte a com­p­lesse realtà ban­car­ie oper­an­ti in più Pae­si sem­pre più finanziari­a­mente inter­con­nes­si.

In un mer­ca­to finanziario inte­gra­to, il prece­dente sis­tema di con­trol­lo sulle banche non rius­ci­va a spez­zare il cir­co­lo vizioso che vede­va con­nes­si, da una parte, il ris­chio sovra­no di uno Sta­to, cioè il ris­chio d’insolvenza di un Paese che si riflette sul val­ore dei titoli del deb­ito pub­bli­co, e dall’altra il ris­chio asso­ci­a­to alle banche che oper­a­no in quel Paese.

La diret­ti­va euro­pea BRRD, il cui decre­to attua­ti­vo è sta­to approva­to dal Con­siglio dei Min­istri in Italia il 10 set­tem­bre 2015, intro­duce in tut­ti i Pae­si europei regole armo­niz­zate per pre­venire e gestire le crisi delle banche e delle imp­rese di inves­ti­men­to.

Queste, sec­on­do la diret­ti­va, sono tenute a preparare dei piani di recu­pero per super­are le dif­fi­coltà eco­nomiche.

Inoltre, sono sta­ti riconosciu­ti ampi poteri e stru­men­ti alle autorità europee e nazion­ali di con­trol­lo, chia­mate autorità di risoluzione, per:

  • piani­fi­care la ges­tione del­la crisi;
  • inter­venire in tem­po, pri­ma del disses­to finanziario e ban­car­io;
  • gestire la fase di risoluzione attra­ver­so lo stru­men­to del bail-in.

Saran­no pro­prio le autorità di risoluzione, già in una fase di nor­male oper­a­tiv­ità di un’istituzione finanziaria, a indi­vid­uare le strate­gie migliori da intrapren­dere in caso di crisi e sarà loro com­pi­to super­vi­sion­are e approvare i piani di risana­men­to pre­dis­posti dall’istituzione ai pri­mi seg­nali di crisi finanziaria.

La diret­ti­va con­sente alle autorità di risoluzione, in casi di crisi, di pot­er dis­porre di stru­men­ti di inter­ven­ti tem­pes­tivi che, nei casi più gravi, con­sente anche la rimozione dell’intero organo di ammin­is­trazione dell’alta diri­gen­za.

In Italia, l’autorità di risoluzione com­pe­tente a liv­el­lo nazionale è la Ban­ca d’Italia.

Che cos’è il Meccanismo unico di risoluzione

Il Mec­ca­n­is­mo uni­co di risoluzione, Sin­gle Res­o­lu­tion Mech­a­nism, oper­a­ti­vo dal 1° gen­naio 2016, è con­sid­er­a­to il sec­on­do pilas­tro dell’Unione Ban­car­ia Euro­pea e com­ple­men­to del Mec­ca­n­is­mo di vig­i­lan­za uni­co.

Infat­ti, la diret­ti­va BRRD è inseri­ta all’interno di un prog­et­to molto più ampio e ambizioso, che è quel­lo dell’Unione Ban­car­ia Euro­pea.

A novem­bre del 2014 era par­ti­to già il pri­mo pilas­tro dell’Unione ban­car­ia, con l’istituzione del Mec­ca­n­is­mo di vig­i­lan­za uni­co nell’area dell’euro, che fa capo alla BCE, ed è respon­s­abile del­la vig­i­lan­za dei più sig­ni­fica­tivi grup­pi ban­cari europei, ovvero di quel­li che, per dimen­sione, ril­e­van­za eco­nom­i­ca e attiv­ità trans­frontal­iere, potreb­bero pregiu­di­care la sta­bil­ità del sis­tema finanziario europeo.

Com­pi­to del Mec­ca­n­is­mo uni­co di risoluzione, invece, è la ges­tione accen­tra­ta delle crisi ban­car­ie, sem­pre nell’area dell’euro, adot­tan­do di vol­ta in vol­ta piani di risoluzione per le banche in grave disses­to finanziario.

Esiste anche, per il Mec­ca­n­is­mo uni­co di risoluzione, un Fon­do di risoluzione uni­co, il Sin­gle Res­o­lu­tion Fund, ali­men­ta­to dai con­tribu­ti ver­sa­ti dalle banche dei Pae­si parte­ci­pan­ti.

La fun­zione pri­maria del fon­do è quel­la di inter­venire, attra­ver­so la con­ces­sione di presti­ti o il rilas­cio di garanzie, qualo­ra risul­ti nec­es­sario, per esem­pio, assor­bire perdite al pos­to dei cred­i­tori esclusi, riducen­do l’ammontare del bail˗in.

Il Mec­ca­n­is­mo uni­co di risoluzione è gesti­to da un’autorità accen­tra­ta a liv­el­lo europeo, il Comi­ta­to Uni­co di Risoluzione, e dalle autorità di risoluzione nazion­ali.

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Smart Investor

Alessandro Del Saggio

Investitore, Imprenditore e formatore dal 2014.
Da sempre appassionato di investimenti e business, credo fortemente nella crescita personale e nel dare sempre il meglio di sè.

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