Che cos’è il contratto generale d’investimento

Il con­trat­to gen­erale di inves­ti­men­to è un accor­do che dis­ci­plina tut­ti i rap­por­ti tra un inter­me­di­ario finanziario e il cliente, e che deve essere redat­to per iscrit­to, sec­on­do la nor­ma dell’Art. 23 D.Igs. n. 58/1998 (Testo Uni­co Finanziario o TUF), pena la nul­lità dell’accordo.

Inoltre, la nul­lità, ovvero la negazione di tut­ti gli ordi­ni di acquis­to e ven­di­ta che coin­vol­go­no l’investitore, con­sideran­do questo caso giuridi­co speci­fi­co, è applic­a­bile solo dal cliente aper­ta­mente, il quale è libero di appli­car­la com­ple­ta­mente o di far­la valere solo per alcu­ni inves­ti­men­ti andati male.

Non esiste un pat­tern speci­fi­co per sti­lare un con­trat­to gen­erale di inves­ti­men­to, per­ciò è impor­tante sapere che, quan­do viene redat­to, questo tipo di con­trat­to deve:

  • speci­fi­care i servizi for­ni­ti e le loro carat­ter­is­tiche;
  • sta­bilire il peri­o­do di valid­ità e le modal­ità di rin­no­vo del con­trat­to;
  • sta­bilire le modal­ità da adottare per le mod­i­fiche del con­trat­to stes­so;
  • indi­care le modal­ità attra­ver­so cui il cliente, ovvero l’investitore, può impar­tire ordi­ni e istruzioni;
  • prevedere la fre­quen­za, il tipo e i con­tenu­ti del­la doc­u­men­tazione da fornire al cliente a ren­di­con­to dell’attività svol­ta;
  • indi­care e dis­ci­pli­nare, nei rap­por­ti di negozi­azione, ricezione e trasmis­sione di ordi­ni, le modal­ità di cos­ti­tuzione e ricos­ti­tuzione del­la provvista o garanzia delle oper­azioni dis­poste, speci­f­i­can­do sep­a­rata­mente i mezzi cos­ti­tu­iti per l’esecuzione delle oper­azioni aven­ti a ogget­to stru­men­ti finanziari derivati e war­rant;
  • indi­care le altre con­dizioni con­trat­tuali even­tual­mente con­venute con il cliente per la prestazione del servizio.

Quando un contratto generale di investimento non è valido

La valid­ità di un con­trat­to gen­erale di inves­ti­men­to è sem­pre sta­ta un’annosa ques­tione in quan­to la giurispru­den­za si è pro­nun­ci­a­ta negli anni in modo con­trastante.

Più pre­cisa­mente, si sono reg­is­trati due con­trap­posti ori­en­ta­men­ti.

Sec­on­do una pri­ma tesi, un con­trat­to diven­ta vali­do nel momen­to in cui il cliente sot­to­scrive il mod­u­lo con­trat­tuale con­te­nente il con­trat­to-quadro, ovvero la parte di con­trat­to che fis­sa le con­dizioni gen­er­ali.

A parere dei giu­di­ci e degli autori che si sono uni­for­mati a ques­ta tesi, il req­ui­si­to for­male dovrebbe, in tal caso, riten­er­si osser­va­to, per­ché sarebbe garan­ti­to l’interesse alla conoscen­za, alla trasparen­za e lo scopo infor­ma­ti­vo dell’investitore.

In questo caso, non occor­rerebbe la sot­to­scrizione dell’intermediario finanziario affinché il con­trat­to sia ritenu­to vali­do.

La volon­tà dell’investitore deve essere espres­sa per iscrit­to, men­tre quel­la dell’intermediario finanziario può essere man­i­fes­ta­ta con altre forme, idonee a riv­e­lare, anche in via pre­sun­ti­va, l’esistenza del suo con­sen­so, come ad esem­pio la pre­dis­po­sizione del testo con­trat­tuale, la rac­col­ta del­la sot­to­scrizione del cliente, la con­seg­na del con­trat­to o l’esecuzione del medes­i­mo.

In questo sen­so si era pro­nun­ci­a­ta una pri­ma vol­ta la Supre­ma Corte nel 2012:

“La pre­vi­sione di for­ma con­tenu­ta nell’articolo 23 del decre­to leg­isla­ti­vo n. 58 del 1998 è sod­dis­fat­ta dal­la sot­to­scrizione del con­trat­to da parte del solo investi­tore, allorché la copia prodot­ta in giudizio dal cliente rechi la dic­i­tu­ra “un esem­plare del pre­sente con­trat­to ci è sta­to da voi con­seg­na­to”. L’obbligo di for­ma scrit­ta è altresì rispet­ta­to quan­do, alla sot­to­scrizione del con­trat­to da parte del solo investi­tore, abbiano fat­to segui­to, anche alter­na­ti­va­mente, la pro­duzione in giudizio di copia del con­trat­to da parte del­la ban­ca, oppure la man­i­fes­tazione di volon­tà del­la medes­i­ma di avvaler­si del con­trat­to stes­so, risul­tante da pluri­mi atti posti in essere nel cor­so del rap­por­to (ad es. comu­ni­cazione degli estrat­ti con­to).”

Tale con­clu­sione deriverebbe anche dal­la neces­sità di evitare una let­tura dell’Art. 23 cit., non effi­ciente per il mer­ca­to finanziario, vol­ta a scon­giu­rare un uti­liz­zo oppor­tunis­ti­co del req­ui­si­to for­male.

Un altro ori­en­ta­men­to giurispru­den­ziale, invece, sostiene che un mas­ter agree­ment, un con­trat­to gen­erale di inves­ti­men­to, è nul­lo quan­do non è sta­to sot­to­scrit­to anche dall’intermediario finanziario.

Ori­en­ta­men­to con­fer­ma­to anche dal­la Corte d’Appello di Bologna con una sen­ten­za in data 19 mag­gio 2015:

“La sot­to­scrizione non può essere prova­ta per testi, pre­sun­zioni e nep­pure con­fes­sione…; la rel­a­ti­va pro­va non può essere sup­pli­ta nep­pure tramite doc­u­men­ti suc­ces­si­va­mente inviati nel cor­so del rap­por­to (Cass. 7283/13 sostanzial­mente dis­so­nante rispet­to a Cass. 4564/2012), e nep­pure con la pro­duzione in giudizio da parte del sogget­to di cui man­ca la sot­to­scrizione pos­to che (a parte la decor­ren­za degli effet­ti di un con­sen­so in tal modo espres­so) la doman­da di nul­lità com­por­ta ‘revo­ca del­la pro­pos­ta’ cui è assim­i­l­abile lo scrit­to prove­niente da una sola parte”.

Questo è solo un esem­pio, ci sono sta­ti anche altri casi come, per citarne un altro, la deci­sione del­la Cas­sazione n. 5919 del 24 mar­zo 2016 o la n. 8395 del 27 aprile 2016.

Ques­ta tesi è inoltre sostenu­ta dagli Art. 1326 e 1350 c.c., sec­on­do i quali, affinché un con­trat­to pos­sa riten­er­si con­clu­so, è nec­es­sario uno scam­bio di con­sen­si tra le par­ti, che deve avvenire, per entram­bi i con­traen­ti, con for­ma richi­es­ta dal­la legge, ovvero scrit­ta. Pena l’invalidità.

Per­ciò, fino ad oggi, un cliente, cioè l’investitore, è libero di richiedere la nul­lità del con­trat­to per alcune oper­azioni ese­gui­te dall’intermediario finanziario, con la con­sapev­olez­za che quest’ultimo può con­testare tale deci­sione.

La deci­sione finale sarà pre­sa poi in tri­bunale. Quin­di, se stai pen­san­do di ricor­rere alla nul­lità per un con­trat­to gen­erale di inves­ti­men­to con un inter­me­di­ario finanziario, ti con­sigliamo di avere anche il con­tat­to di un buon avvo­ca­to.

Se sei invece inter­es­sato a sco­prire e com­pren­dere meglio il mon­do degli inves­ti­men­ti, allo­ra ti invi­ti­amo a entrare nel­la nos­tra com­mu­ni­ty gra­tui­ta, dove potrai trovare tante infor­mazioni utili per approc­cia­r­ti a ques­ta realtà.

 

SCOPRI CLUB HERO: IL CLUB DEGLI INVESTITORI CONSAPEVOLI

SBLOCCA I BONUS DI TUTTE LE PIATTAFORME!

DA ZERO A INVESTITORE ESPERTO

DIVENTA UN CACCIATORE IMMOBILIARE

CONDIVIDI ARTICOLO

Smart Investor

Alessandro Del Saggio

Investitore, Imprenditore e formatore dal 2014.
Da sempre appassionato di investimenti e business, credo fortemente nella crescita personale e nel dare sempre il meglio di sè.

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbe interessare anche: