Che cos’è il registro degli operatori in criptovalute

Il 17 feb­braio 2022 il Min­is­tero dell’Economia e delle Finanze ha pub­bli­ca­to sul­la Gazzetta Uffi­ciale il decre­to min­is­te­ri­ale con il quale si isti­tu­isce il c.d. reg­istro degli oper­a­tori in crip­to­va­lute.

Su tale reg­istro dovran­no essere iscrit­ti tut­ti i sogget­ti che offrono servizi aven­ti in ogget­to la negozi­azione e la ges­tione delle crip­to­va­lute.

Ovvero, tutte le soci­età che ammin­is­tra­no gli exchange cen­tral­iz­za­ti come, per esem­pio, Binance o Coin­base, e i gestori dei wal­let dig­i­tali, sia soft­ware che hard­ware.

Tutte le soci­età e i wal­let che non sono reg­is­trati e oper­a­no sul ter­ri­to­rio ital­iano saran­no ritenu­ti abu­sivi e sanzionati in base alla nor­ma­ti­va vigente.

Il reg­istro non fa dis­tinzioni tra le soci­età ital­iane e quelle estere, e il suo con­tenu­to sarà gesti­to da OAM, l’Organismo Agen­ti e Medi­a­tori.

Il reg­istro sarà acces­si­bile da parte del­la Guardia di Finan­za e altre forze dell’ordine per con­durre indagi­ni e accer­ta­men­ti, dato che, in pas­sato, alcu­ni uten­ti han­no sfrut­ta­to gli exchange per elud­ere i con­trol­li delle autorità in mate­ria di rici­clag­gio di denaro e finanzi­a­men­to di attiv­ità crim­i­nali.

In Italia il decre­to leg­isla­ti­vo 25 mag­gio 2017, n.90 ave­va già assogget­ta­to queste piattaforme alle nor­ma­tive antiri­ci­clag­gio, ma i suoi effet­ti era­no lim­i­tati alla sola con­ver­sione di valute dig­i­tali in valute fiat.

Chi si dovrebbe iscrivere al registro degli operatori in criptovalute

Sec­on­do l’allegato 2 del decre­to del Min­is­tero dell’Economia e delle Finanze, sono obbli­gati all’iscrizione nel reg­istro tut­ti gli oper­a­tori che offrono:

  • servizi fun­zion­ali all’utilizzo e allo scam­bio di mon­ete dig­i­tali e/o alla con­ver­sione in valute fiat;
  • servizi che per­me­t­tono la con­ver­sione in val­u­ta avente cor­so legale di altre rap­p­re­sen­tazioni dig­i­tali di val­ore, come gli NFT;
  • servizi di emis­sione od offer­ta di crip­to­va­lute;
  • servizi di trasfer­i­men­to e com­pen­sazione in valute dig­i­tali;
  • servizi per la cus­to­dia di mon­ete dig­i­tali;
  • ogni altro servizio fun­zionale all’acquisizione, alla negozi­azione o all’intermediazione nel­lo scam­bio di crip­to­va­lute.

Inoltre, le aziende e i liberi pro­fes­sion­isti che offrono servizi di trad­ing o cus­to­dia delle crip­to­va­lute, dovran­no rispettare dei req­ui­si­ti, spec­i­fi­cati nell’articolo 3 del decre­to, per pot­er­si iscri­vere al reg­istro.

Elementi richiesti agli operatori per la comunicazione telematica all’OAM

Il decre­to prevede una dif­feren­zi­azione, nel­la doc­u­men­tazione richi­es­ta, tra le per­sone fisiche e tutte le altre.

Ai sogget­ti diver­si dalle per­sone fisiche, è richiesto pre­sentare questo tipo di doc­u­men­tazione:

  • la denom­i­nazione sociale;
  • la natu­ra giuridi­ca del sogget­to;
  • il codice fis­cale o la par­ti­ta IVA;
  • la sede legale e la sede ammin­is­tra­ti­va, se diver­sa dal­la sede legale;
  • la sede sta­bile dell’organizzazione, cioè la sede fis­sa tramite la quale un’impresa non res­i­dente eserci­ta in tut­to, o in parte, la sua attiv­ità sul ter­ri­to­rio del­lo Sta­to, nel ter­ri­to­rio del­la Repub­bli­ca, se si trat­ta appun­to di soci­età con sede legale in un Paese UE;
  • nome, cog­nome, luo­go e data di nasci­ta, codice fis­cale, e gli estre­mi del doc­u­men­to di iden­ti­fi­cazione del legale rap­p­re­sen­tante;
  • un ind­i­riz­zo PEC fun­zionale alle comu­ni­cazioni tra il presta­tore e l’OAM;
  • la tipolo­gia di attiv­ità svol­ta in qual­ità di presta­tore di servizi rel­a­tivi all’utilizzo di val­u­ta dig­i­tale e/o di servizi per la ges­tione dei portafogli dig­i­tali;
  • l’indicazione del­la tipolo­gia di servizio presta­to, tra quel­li pre­sen­ti nell’allegato 2 del decre­to;
  • le modal­ità di svol­gi­men­to del servizio, con l’indicatore del numero e dell’indirizzo delle sedi fisiche di oper­a­tiv­ità, inclusi gli even­tu­ali sportel­li auto­mati­ci;
  • il por­tale Web medi­ante il quale si svolge il servizio, qualo­ra l’operatore svol­ga la sua attiv­ità online.

Alle per­sone fisiche, invece, è richiesto:

  • nome, cog­nome, luo­go e data di nasci­ta, codice fis­cale, cit­tad­i­nan­za, se nec­es­sario, e gli estre­mi di un doc­u­men­to di riconosci­men­to;
  • la pro­pria res­i­den­za ana­grafi­ca e il domi­cilio, se diver­so;
  • un ind­i­riz­zo PEC, fun­zionale alle comu­ni­cazioni tra il presta­tore e l’OAM;
  • la tipolo­gia di attiv­ità svol­ta in qual­ità di presta­tore di servizi rel­a­tivi all’utilizzo di val­u­ta dig­i­tale e/o di servizi per la ges­tione dei portafogli dig­i­tali;
  • l’indicazione del­la tipolo­gia di servizio presta­to, tra quel­li pre­sen­ti nell’allegato 2 del decre­to;
  • le modal­ità di svol­gi­men­to del servizio, con l’indicatore del numero e dell’indirizzo delle sedi fisiche di oper­a­tiv­ità, inclusi gli even­tu­ali sportel­li auto­mati­ci;
  • il por­tale Web medi­ante il quale si svolge il servizio, qualo­ra l’operatore svol­ga la sua attiv­ità online.

Elementi richiesti ai clienti per la comunicazione telematica all’OAM

Come ripor­ta­to dall’allegato 1 del decre­to, i presta­tori di servizi rel­a­tivi alla negozi­azione e/o alla cus­to­dia di mon­ete dig­i­tali, dovran­no trasmet­tere per via telem­at­i­ca all’OAM i dati iner­en­ti alle oper­azioni ese­gui­te all’interno dei con­fi­ni e quel­li riguardan­ti la clien­tela.

Sarà obbli­ga­to­rio comu­ni­care nome, cog­nome, luo­go e data di nasci­ta, ind­i­riz­zo di res­i­den­za, codice fis­cale, numero di Par­ti­ta IVA, se asseg­na­to, ed estre­mi di un doc­u­men­to d’identificazione.

Per quan­to riguar­da invece l’operatività com­p­lessi­va di ogni cliente, saran­no richi­esti una serie di dati, quali:

  • con­troval­ore in euro del sal­do totale delle mon­ete dig­i­tali e delle valute fiat, riferi­bili al cliente. L’importo dovrà riferir­si alla data dell’ultimo giorno del trimestre di rifer­i­men­to;
  • numero delle oper­azioni di con­ver­sione tra valute dig­i­tali;
  • numero delle oper­azioni di trasfer­i­men­to di crip­to­va­lute in usci­ta e in ingres­so da e ver­so il presta­tore di servizi di trad­ing o di cus­to­dia;
  • numero e con­troval­ore in euro dell’ammontare delle oper­azioni di trasfer­i­men­to di valute fiat in usci­ta e in ingres­so da e ver­so il presta­tore. Sarà richi­es­ta la sud­di­vi­sione per trasfer­i­men­ti in con­tante e stru­men­ti trac­cia­bili, e anche in questo caso le somme devono essere cal­co­late alla data dell’ultimo giorno del trimestre in ogget­to.

La comu­ni­cazione all’OAM deve avvenire con caden­za trimes­trale, entro il quindices­i­mo giorno del mese suc­ces­si­vo al trimestre di rifer­i­men­to. Se, per esem­pio, l’operatore deve comu­ni­care i dati rel­a­tivi al pri­mo trimestre dell’anno, l’ultimo giorno disponi­bile per la trasmis­sione delle infor­mazioni sarà il 15 aprile.

Per­ciò in teo­ria, un cliente non dovrà pre­oc­cu­par­si del­la trasmis­sione dei dati all’OAM, in quan­to lo farà il presta­tore. Bisogn­erà comunque tenere con­to delle pro­prie attiv­ità con le crip­to­va­lute durante la dichiarazione dei red­di­ti, dato che adesso ci sarà modo, da parte degli enti com­pe­ten­ti, di pot­er eseguire delle ver­i­fiche e avere dei riscon­tri cor­ret­ti.

Ricor­diamo che il decre­to è sta­to emes­so, appun­to, per evitare dis­crepanze e pot­er eseguire meglio i con­trol­li.

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Imprenditore digitale

Stefano Picchio

Tutto è iniziato nel 2013, momento in cui mi sono interessato al mondo dell'online.
In quegli anni facendo piccoli investimenti di natura finanziaria. Successivamente ho scoperto altri settori di investimento fino a conoscere ed appassionarmi di imprenditoria e digital marketing.
Ora ho uno smart-team di 11 collaboratori sparsi in giro per il mondo con i quali gestisco le mie 3 aziende.

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