Che cos’è il registro degli operatori in criptovalute

Il 17 febbraio 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con il quale si istituisce il c.d. registro degli operatori in criptovalute.

Su tale registro dovranno essere iscritti tutti i soggetti che offrono servizi aventi in oggetto la negoziazione e la gestione delle criptovalute.

Ovvero, tutte le società che amministrano gli exchange centralizzati come, per esempio, Binance o Coinbase, e i gestori dei wallet digitali, sia software che hardware.

Tutte le società e i wallet che non sono registrati e operano sul territorio italiano saranno ritenuti abusivi e sanzionati in base alla normativa vigente.

Il registro non fa distinzioni tra le società italiane e quelle estere, e il suo contenuto sarà gestito da OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori.

Il registro sarà accessibile da parte della Guardia di Finanza e altre forze dell’ordine per condurre indagini e accertamenti, dato che, in passato, alcuni utenti hanno sfruttato gli exchange per eludere i controlli delle autorità in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento di attività criminali.

In Italia il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90 aveva già assoggettato queste piattaforme alle normative antiriciclaggio, ma i suoi effetti erano limitati alla sola conversione di valute digitali in valute fiat.

Chi si dovrebbe iscrivere al registro degli operatori in criptovalute

Secondo l’allegato 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono obbligati all’iscrizione nel registro tutti gli operatori che offrono:

  • servizi funzionali all’utilizzo e allo scambio di monete digitali e/o alla conversione in valute fiat;
  • servizi che permettono la conversione in valuta avente corso legale di altre rappresentazioni digitali di valore, come gli NFT;
  • servizi di emissione od offerta di criptovalute;
  • servizi di trasferimento e compensazione in valute digitali;
  • servizi per la custodia di monete digitali;
  • ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio di criptovalute.

Inoltre, le aziende e i liberi professionisti che offrono servizi di trading o custodia delle criptovalute, dovranno rispettare dei requisiti, specificati nell’articolo 3 del decreto, per potersi iscrivere al registro.

Elementi richiesti agli operatori per la comunicazione telematica all’OAM

Il decreto prevede una differenziazione, nella documentazione richiesta, tra le persone fisiche e tutte le altre.

Ai soggetti diversi dalle persone fisiche, è richiesto presentare questo tipo di documentazione:

  • la denominazione sociale;
  • la natura giuridica del soggetto;
  • il codice fiscale o la partita IVA;
  • la sede legale e la sede amministrativa, se diversa dalla sede legale;
  • la sede stabile dell’organizzazione, cioè la sede fissa tramite la quale un’impresa non residente esercita in tutto, o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato, nel territorio della Repubblica, se si tratta appunto di società con sede legale in un Paese UE;
  • nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
  • un indirizzo PEC funzionale alle comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
  • la tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta digitale e/o di servizi per la gestione dei portafogli digitali;
  • l’indicazione della tipologia di servizio prestato, tra quelli presenti nell’allegato 2 del decreto;
  • le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicatore del numero e dell’indirizzo delle sedi fisiche di operatività, inclusi gli eventuali sportelli automatici;
  • il portale Web mediante il quale si svolge il servizio, qualora l’operatore svolga la sua attività online.

Alle persone fisiche, invece, è richiesto:

  • nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, se necessario, e gli estremi di un documento di riconoscimento;
  • la propria residenza anagrafica e il domicilio, se diverso;
  • un indirizzo PEC, funzionale alle comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
  • la tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta digitale e/o di servizi per la gestione dei portafogli digitali;
  • l’indicazione della tipologia di servizio prestato, tra quelli presenti nell’allegato 2 del decreto;
  • le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicatore del numero e dell’indirizzo delle sedi fisiche di operatività, inclusi gli eventuali sportelli automatici;
  • il portale Web mediante il quale si svolge il servizio, qualora l’operatore svolga la sua attività online.

Elementi richiesti ai clienti per la comunicazione telematica all’OAM

Come riportato dall’allegato 1 del decreto, i prestatori di servizi relativi alla negoziazione e/o alla custodia di monete digitali, dovranno trasmettere per via telematica all’OAM i dati inerenti alle operazioni eseguite all’interno dei confini e quelli riguardanti la clientela.

Sarà obbligatorio comunicare nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero di Partita IVA, se assegnato, ed estremi di un documento d’identificazione.

Per quanto riguarda invece l’operatività complessiva di ogni cliente, saranno richiesti una serie di dati, quali:

  • controvalore in euro del saldo totale delle monete digitali e delle valute fiat, riferibili al cliente. L’importo dovrà riferirsi alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento;
  • numero delle operazioni di conversione tra valute digitali;
  • numero delle operazioni di trasferimento di criptovalute in uscita e in ingresso da e verso il prestatore di servizi di trading o di custodia;
  • numero e controvalore in euro dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valute fiat in uscita e in ingresso da e verso il prestatore. Sarà richiesta la suddivisione per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili, e anche in questo caso le somme devono essere calcolate alla data dell’ultimo giorno del trimestre in oggetto.

La comunicazione all’OAM deve avvenire con cadenza trimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Se, per esempio, l’operatore deve comunicare i dati relativi al primo trimestre dell’anno, l’ultimo giorno disponibile per la trasmissione delle informazioni sarà il 15 aprile.

Perciò in teoria, un cliente non dovrà preoccuparsi della trasmissione dei dati all’OAM, in quanto lo farà il prestatore. Bisognerà comunque tenere conto delle proprie attività con le criptovalute durante la dichiarazione dei redditi, dato che adesso ci sarà modo, da parte degli enti competenti, di poter eseguire delle verifiche e avere dei riscontri corretti.

Ricordiamo che il decreto è stato emesso, appunto, per evitare discrepanze e poter eseguire meglio i controlli.

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Stefano Picchio
Imprenditore digitale
Tutto è iniziato nel 2013, momento in cui mi sono interessato al mondo dell'online.
In quegli anni facendo piccoli investimenti di natura finanziaria. Successivamente ho scoperto altri settori di investimento fino a conoscere ed appassionarmi di imprenditoria e digital marketing.
Ora ho uno smart-team di 11 collaboratori sparsi in giro per il mondo con i quali gestisco le mie 3 aziende.

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