CIN (Codice Identificativo Nazionale) per gli affitti brevi: novità e sanzioni

A par­tire dal 2024, è obbli­ga­to­rio includ­ere e ren­dere vis­i­bile, negli annun­ci online, il Codice Iden­ti­fica­ti­vo Nazionale (CIN), altri­men­ti si rischi­ano pesan­ti sanzioni. Ques­ta misura è sta­ta approva­ta dal­l’U­nione Euro­pea.

Il Decre­to Legge del 18 dicem­bre 2023, numero 145, noto anche come Decre­to Anticipi, con­tiene “mis­ure urgen­ti in ambito eco­nom­i­co e fis­cale a favore degli enti ter­ri­to­ri­ali, per la tutela del­l’oc­cu­pazione e per neces­sità imme­di­ate”. Tale decre­to, ha introdot­to l’ob­bli­go del Codice Iden­ti­fica­ti­vo Nazionale per gli affit­ti bre­vi, cioè quel­li che dura­no meno di 30 giorni.

Nel­lo speci­fi­co:

  • per le pro­pri­età des­ti­nate ad affit­ti tur­is­ti­ci,
  • gli immo­bili uti­liz­za­ti per locazioni bre­vi,
  • per le strut­ture ricettive tur­is­tiche: sia alberghiere che extral­berghiere,

sarà nec­es­sario ottenere un CIN.

Sia l’U­nione Euro­pea che il gov­er­no Mel­oni han­no col­lab­o­ra­to, per rego­la­mentare il set­tore dom­i­na­to da piattaforme come:

  • Airbnb
  • Book­ing
  • Expe­dia
  • ma anche da numerosi pri­vati attivi. 

Ques­ta dis­po­sizione mira a pro­teggere la con­cor­ren­za e la trasparen­za del mer­ca­to. Oltre a con­trastare le pratiche irre­go­lari di ospi­tal­ità e, sebbene non esplici­ta­mente men­zion­a­to, anche l’eva­sione fis­cale.

Le novità riguardan­ti gli affit­ti bre­vi non si lim­i­tano all’au­men­to con­tes­ta­to del­la cedolare sec­ca. Piut­tosto, includono anche l’ob­bli­go del CIN e una serie di req­ui­si­ti di sicurez­za, che i pro­pri­etari dovran­no sod­dis­fare per evitare sanzioni. 

Vedi­amo quin­di più nel det­taglio cosa com­por­ta il CIN.

Cos’è il CIN

Il Codice Iden­ti­fica­ti­vo Nazionale (CIN) è una novità introdot­ta nel panora­ma degli affit­ti bre­vi e tur­is­ti­ci in Italia. Questo iden­ti­fica­ti­vo viene asseg­na­to dal Min­is­tero del Tur­is­mo, tramite un proces­so autom­a­tiz­za­to, su richi­es­ta del pro­pri­etario o del gestore del­la strut­tura ricetti­va. 

Il CIN è des­ti­na­to alle pro­pri­età uti­liz­zate per affit­ti tur­is­ti­ci, locazioni bre­vi e agli allog­gi tur­is­ti­ci sia alberghieri che extral­berghieri. All’in­ter­no del Decre­to Anticipi, cor­re­la­to alla legge di bilan­cio, è sta­to pre­sen­ta­to e approva­to un emen­da­men­to riguardante gli affit­ti bre­vi. 

Come antic­i­pa­to poco fa, si trat­ta del­l’in­tro­duzione del Codice Iden­ti­fica­ti­vo Nazionale (CIN) per gli affit­ti tur­is­ti­ci. Questo decre­to dovrà essere defin­i­ti­va­mente approva­to, insieme all’ob­bli­go del nuo­vo codice. Ma come sarà imple­men­ta­to esat­ta­mente? Te lo spiego subito.

Il CIN sarà rilas­ci­a­to dal Min­is­tero del Tur­is­mo tramite una pro­ce­du­ra autom­a­tiz­za­ta, pre­via richi­es­ta online da parte del pro­pri­etario o del gestore del­la strut­tura tur­is­ti­co-ricetti­va, che fornirà i dati cat­a­stali e, se applic­a­bile, l’at­tes­tazione dei req­ui­si­ti di sicurez­za degli impianti per le locazioni gestite in for­ma impren­di­to­ri­ale. 

Il codice iden­ti­fica­ti­vo e i dati rel­a­tivi all’im­mo­bile saran­no inser­i­ti in una ban­ca dati nazionale che con­ter­rà infor­mazioni su tutte le strut­ture tur­is­tiche pre­sen­ti sul ter­ri­to­rio ital­iano.

Se l’u­nità abi­ta­ti­va è già dota­ta di un codice iden­ti­fica­ti­vo locale, l’ente ter­ri­to­ri­ale com­pe­tente (Regione o Provin­cia autono­ma) sarà respon­s­abile di ricod­i­fi­care auto­mati­ca­mente i cod­i­ci esisten­ti. Per­ciò, aggiun­gen­do un pre­fis­so alfanu­meri­co for­ni­to dal Min­is­tero del Tur­is­mo. 

Analoga­mente, i Comu­ni che han­no atti­va­to pro­ce­dure per l’asseg­nazione di speci­fi­ci cod­i­ci iden­ti­fica­tivi, dovran­no adem­piere a un sim­i­le proces­so. Il nuo­vo codice sos­ti­tuirà quin­di i vec­chi cod­i­ci region­ali e con­tribuirà ad ali­menta­re la ban­ca dati nazionale sug­li immo­bili in affit­to.

Come richiedere il CIN?

Adesso che abbi­amo chiar­i­to cos’è, vedi­amo come ottenere il CIN. 

Il pro­ced­i­men­to è abbas­tan­za sem­plice, il pro­pri­etario deve com­pi­lare una dichiarazione sos­ti­tu­ti­va, che attesti i det­tagli cat­a­stali del­l’im­mo­bile. Questo proces­so è fon­da­men­tale per assi­cu­rare la trasparen­za e la legal­ità degli affit­ti tur­is­ti­ci e bre­vi.

Gli immo­bili des­ti­nati agli affit­ti bre­vi devono rispettare alcu­ni req­ui­si­ti speci­fi­ci come ad esem­pio, devo essere dotati di: 

  1. dis­pos­i­tivi di ril­e­vazione di gas com­bustibili e monossi­do di car­bo­nio,
  2. estin­tori por­tatili con­for­mi alla legge, posizionati in pun­ti facil­mente acces­si­bili e vis­i­bili.

Dove esporre il Codice Identificativo Nazionale

Il CIN deve essere vis­i­bil­mente espos­to all’ester­no del­l’ed­i­fi­cio in cui si tro­va l’ap­par­ta­men­to o la strut­tura des­ti­nati agli affit­ti tur­is­ti­ci o bre­vi. Per­ciò, garan­ten­do il rispet­to delle nor­ma­tive urban­is­tiche e pae­sag­gis­tiche. 

Inoltre, il CIN deve essere inclu­so in ogni annun­cio pub­bli­ca­to e comu­ni­ca­to. Gli inter­me­di­ari immo­bil­iari (noti anche come “prop­er­ty man­ag­er”) e i gestori di piattaforme online, devono obbli­ga­to­ri­a­mente indi­care il CIN nelle inserzioni ovunque pub­bli­cate e comu­ni­cate.

Lo scopo di questo stru­men­to è con­trastare l’eva­sione fis­cale, in un set­tore da sem­pre carat­ter­iz­za­to da un alto tas­so di irre­go­lar­ità.

Altre novità sugli affitti brevi: incremento della cedolare secca

Nel­la boz­za del dis­eg­no di legge del­la manovra finanziaria, si è pre­vis­to un aumen­to del­la cedolare sec­ca, per le locazioni bre­vi dal 21% al 26%, per col­oro che des­ti­nano alla locazione breve più di un immo­bile

Ques­ta dis­po­sizione ha sus­ci­ta­to polemiche e dub­bi fin dal prin­ci­pio. Una pri­ma let­tura sem­br­erebbe sug­gerire che la sem­plice des­ti­nazione di due o più immo­bili agli affit­ti bre­vi, com­por­ti l’au­men­to del­l’im­pos­ta. Por­tan­do per­ciò, la cedolare sec­ca al 26%. 

Tut­tavia, se ques­ta inter­pre­tazione fos­se cor­ret­ta, basterebbe pub­bli­ciz­zare la locazione di due o più immo­bili su un por­tale o tramite un’a­gen­zia immo­bil­iare per appli­care l’aliquo­ta più alta, anche se la locazione effet­ti­va riguardasse solo uno di essi. 

Per­tan­to, la dis­po­sizione dovrebbe essere mod­i­fi­ca­ta in modo che il leg­is­la­tore fac­cia rifer­i­men­to alla effet­ti­va locazione delle unità immo­bil­iari.

Sanzioni per mancata esposizione del Codice Identificativo Nazionale

Come per ogni situ­azione, anche ques­ta vol­ta, in caso di assen­za o man­ca­ta espo­sizione del CIN si può incor­rere in una sanzione. Vedi­amo come fun­ziona.

Col­oro che non rispet­tano l’ob­bli­go di richiedere il codice iden­ti­fica­ti­vo nazionale e di esporlo sono sogget­ti a sanzioni par­ti­co­lar­mente severe, tra cui:

  • I pro­pri­etari privi di CIN rischi­ano una mul­ta da 800 a 8.000 euro;
  • La man­ca­ta espo­sizione del CIN da parte dei sogget­ti inter­es­sati com­por­ta sanzioni da 500 a 5.000 euro;
  • Per i gestori di strut­ture prive dei req­ui­si­ti di sicurez­za, la mul­ta varia da 600 a 6.000 euro;
  • Chi affit­ta più di quat­tro immo­bili sen­za aver pre­sen­ta­to la seg­nalazione cer­ti­fi­ca­ta di inizio attiv­ità rischia sanzioni da 2.000 a 10.000 euro.

L’A­gen­zia delle Entrate e la Guardia di Finan­za sono respon­s­abili di effet­tuare con­trol­li, con lo scopo di indi­vid­uare col­oro che non rispet­tano le nor­ma­tive sug­li affit­ti bre­vi, com­pre­sa la cor­ret­ta espo­sizione del CIN. Queste mis­ure dimostra­no l’im­peg­no nel rego­la­mentare e ren­dere più traspar­ente il set­tore degli affit­ti bre­vi, con­tribuen­do così a con­trastare l’eva­sione fis­cale e a garan­tire la sicurez­za delle strut­ture tur­is­tiche.

Con­clu­sione

In sin­te­si, a par­tire dal 2024, gli annun­ci online dovran­no obbli­ga­to­ri­a­mente includ­ere il Codice Iden­ti­fica­ti­vo Nazionale. Altri­men­ti si rischi­ano impor­tan­ti, che van­no da 500 a 10.000 euro. 

Ques­ta misura è sta­ta approva­ta dal­l’U­nione Euro­pea. È parte di un’ampia serie di provved­i­men­ti, mirati a rego­la­mentare il set­tore degli affit­ti bre­vi e tur­is­ti­ci in Italia. 

Infine, se vuoi appro­fondire questo argo­men­to o se cer­chi risposte ai tuoi dub­bi, entra nel nos­tro grup­po pri­va­to e scrivi un post. Molte per­sone saran­no disponi­bili ad aiu­tar­ti.

 

 

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