Come vendere e comprare casa senza problemi fiscali

Com­prare e vendere casa può sem­brare un’operazione molto banale, finché non ci si ritro­va a eseguir­la per la pri­ma vol­ta.

A scuo­la nes­suno spie­ga quali sono gli aspet­ti fis­cali impor­tan­ti da tenere in con­sid­er­azione quan­do si com­pra o si vende casa, e a volte pos­sono sorg­ere dei prob­le­mi se si trascu­ra­no alcu­ni par­ti­co­lari.

Vedi­amo dunque quali sono i prin­ci­pali pas­sag­gi da rispettare per tenere sot­to con­trol­lo gli adem­pi­men­ti civilis­ti­ci e fis­cali per un pri­va­to. In caso di soci­età o impre­sa, con­sigliamo sem­pre di far­si seguire da uno spe­cial­ista, almeno le prime volte, per­ché i fat­tori da pren­dere in con­sid­er­azione var­i­ano a sec­on­da del­la situ­azione.

Che cos’è il preliminare di compravendita

Il pre­lim­inare di com­praven­di­ta è un con­trat­to da stip­u­lare come pri­ma cosa in caso di ven­di­ta o acquis­to, e prevede che le due par­ti, il ven­di­tore e il com­pra­tore, si impeg­ni­no rec­i­p­ro­ca­mente a sot­to­scri­vere il rog­i­to.

Con la stip­u­lazione del con­trat­to pre­lim­inare di com­praven­di­ta non si acquista l’immobile, si trat­ta infat­ti di una promes­sa scrit­ta che garan­tisce che in futuro avver­rà la ven­di­ta. Il trasfer­i­men­to del dirit­to di pro­pri­età sull’immobile si avrà solo con la fir­ma di un suc­ces­si­vo e defin­i­ti­vo atto di com­praven­di­ta.

Di soli­to il pre­lim­inare di com­praven­di­ta viene fir­ma­to quan­do non è pos­si­bile la ven­di­ta imme­di­a­ta e serve a garan­tire even­tu­ali incon­ve­ni­en­ti futuri o sor­p­rese da entrambe le par­ti nel frat­tem­po che, per esem­pio, l’acquirente è in cer­ca di un mutuo, oppure il ven­di­tore è in atte­sa che gli ven­ga con­seg­na­ta una nuo­va casa.

Il con­trat­to deve essere redat­to in for­ma scrit­ta, come scrit­tura pri­va­ta, scrit­tura pri­va­ta aut­en­ti­ca­ta o atto pub­bli­co, e deve essere reg­is­tra­to entro 20 giorni dal­la sot­to­scrizione. Se ste­so con atto notar­ile, sarà il notaio a provvedere entro 30 giorni.

Per la reg­is­trazione del con­trat­to pre­lim­inare devono essere pagate delle imposte, tra cui l’imposta di reg­istro di 200€, che non varia a sec­on­da del prez­zo del­la com­praven­di­ta, e l’imposta di bol­lo di 16€ per ogni 4 fac­ciate scritte o comunque ogni 100 righe. Se il con­trat­to è ste­so come atto pub­bli­co o scrit­tura pri­va­ta aut­en­ti­ca­ta, l’imposta di bol­lo sarà di 155€.

Se il pre­lim­inare prevede un paga­men­to, allo­ra è dovu­ta anche l’imposta di reg­istro che cor­risponde allo 0,55% delle somme pre­viste a tito­lo di caparra cofir­mataria, o al 3% delle somme pre­viste a tito­lo di accon­to sul prez­zo di ven­di­ta.

In entram­bi i casi, l’imposta paga­ta con il pre­lim­inare sarà poi detrat­ta da quel­la dovu­ta per la reg­is­trazione del con­trat­to defin­i­ti­vo di com­praven­di­ta.

In un pri­mo momen­to potrà sem­brare una spe­sa inutile, ma in molti casi può evitare spi­acevoli sor­p­rese, soprat­tut­to, come accen­na­to pri­ma, se la fir­ma del vero e pro­prio con­trat­to di com­praven­di­ta non è prossi­ma.

Le imposte dovute quando si acquista come privato

Se il ven­di­tore è un pri­va­to o un’impresa che vende in esen­zione Iva, l’acquirente è tenu­to a pagare:

  • l’imposta cat­a­stale di 50€;
  • l’imposta ipote­caria di 50€;
  • l’imposta di reg­istro pro­porzionale del 2% rispet­to al val­ore cat­a­stale, se si par­la del­la pri­ma casa, del 9% invece se si trat­ta di una sec­on­da casa. Se l’importo non è supe­ri­ore a 1000€, si appli­ca il cos­to min­i­mo di 1000€.
  • Le imposte di reg­istro, ipote­caria e cat­a­stale, devono essere ver­sate dal notaio al momen­to del­la reg­is­trazione dell’atto di com­praven­di­ta.

Quan­do la ven­di­ta è sogget­ta a Iva, la base imponi­bile su cui cal­co­lare l’imposta sul val­ore aggiun­to è cos­ti­tui­ta dal prez­zo del­la ces­sione.

In questo caso, le imposte di reg­istro, ipote­caria e cat­a­stale, si pagano in misura fis­sa di 200€ per ognuna.

Per le ces­sioni di immo­bili a uso abi­ta­ti­vo, e le rel­a­tive per­ti­nen­ze, la legge prevede l’uso del sis­tema prez­zo-val­ore, un par­ti­co­lare mec­ca­n­is­mo che con­sente la tas­sazione del trasfer­i­men­to degli immo­bili sul­la base del loro val­ore cat­a­stale, indipen­den­te­mente dal cor­rispet­ti­vo prez­zo dell’immobile pat­tuito e indi­ca­to nell’atto.

La com­praven­di­ta, affinché si pos­sa uti­liz­zare il mec­ca­n­is­mo del prez­zo-val­ore, che soli­ta­mente con­viene, deve avvenire tra per­sone fisiche che non agis­cono nell’esercizio di attiv­ità com­mer­ciali o pro­fes­sion­ali.

Se per esem­pio, l’acquirente dichiara che l’immobile sarà un lab­o­ra­to­rio, allo­ra non si può appli­care il mec­ca­n­is­mo del prez­zo-val­ore.

Come si calcola il prezzo-valore

Per cal­co­lare l’imposta di reg­istro, bisogna pri­ma conoscere il val­ore cat­a­stale dell’immobile, che si deter­mi­na molti­pli­can­do la riva­l­u­tazione del­la ren­di­ta cat­a­stale dell’immobile per un coef­fi­ciente che cor­risponde a 115,5 in caso di pri­ma casa, o 126 in caso di sec­on­da casa.

Una vol­ta cal­co­la­to il val­ore cat­a­stale dell’immobile, basterà con­sid­er­are il 2%, in caso di pri­ma casa, o il 9%, in caso di sec­on­da casa, del risul­ta­to per sapere di quan­to sarà l’imposta di reg­istro.

Nelle com­praven­dite di abitazioni tra pri­vati, qua­si tut­ti uti­liz­zano questo sis­tema, anche nei casi in cui il prez­zo di ven­di­ta dell’immobile sia infe­ri­ore al val­ore cat­a­stale, in quan­to è il sis­tema più sicuro per evitare prob­le­mi con l’Agenzia delle Entrate.

Che cos’è il rogito

La com­praven­di­ta si può dire con­clusa nel momen­to in cui viene stip­u­la­to il rog­i­to notar­ile, ovvero l’atto attra­ver­so il quale avviene il trasfer­i­men­to uffi­ciale del­la pro­pri­età in capo all’acquirente.

La pro­pri­età pas­sa dunque dal ven­di­tore al com­pra­tore con tutte le con­seguen­ze giuridiche e fis­cali.

È molto impor­tante, pri­ma di arrivare alla fir­ma del rog­i­to, che il notaio effet­tui tut­ti i con­trol­li nec­es­sari per ver­i­fi­care che l’immobile sia effet­ti­va­mente di pro­pri­età del ven­di­tore, che sia libero da ipoteche e che sia rego­lare sot­to il pro­fi­lo urban­is­ti­co-edilizio.

Infat­ti, pri­ma del­la fir­ma del rog­i­to, sono nec­es­sari alcu­ni doc­u­men­ti che devono essere con­seg­nati al notaio, tra cui:

  • i doc­u­men­ti di iden­tità;
  • l’atto di prove­nien­za con cui l’immobile è sta­to prece­den­te­mente acquis­ta­to;
  • even­tu­ali con­ven­zioni edilizie;
  • la planime­tria cat­a­stale;
  • i titoli abil­i­ta­tivi alla costruzione.
  • Pos­sono sem­brare rac­co­man­dazioni banali, ma spes­so è la man­can­za di con­trol­li su questi pic­coli det­tagli che cre­ano poi gran­di prob­le­mi fis­cali o ti salver­an­no da even­tu­ali truffe.

Se invece sei inter­es­sato a sco­prire e capire meglio come fun­ziona la com­praven­di­ta di un immo­bile tra soci­età, o tra soci­età e pri­vati, o se ti inter­es­sa il mon­do degli inves­ti­men­ti immo­bil­iari, allo­ra entra nel­la nos­tra com­mu­ni­ty gra­tui­ta, dove potrai trovare altri con­tenu­ti di tuo inter­esse e potrai con­frontar­ti con per­sone che han­no già ese­gui­to delle oper­azioni, sia come pri­vati che con soci­età.

 

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