Fiscalità internazionale: Ritenute sui compensi da parte di committenti esteri

Sei un professionista che lavora con clienti stranieri? Se la risposta è si! Avrai sicuramente notato l’applicazione di una ritenuta sui tuoi compensi per fiscalità internazionale. Questa ritenuta ha l’obiettivo di tassare il reddito del professionista, residente in Italia, nel paese straniero in cui viene erogato. Ciò è dovuto alla “tassazione della fonte” ovvero il diritto degli stati, di tassare i redditi prodotti nel proprio territorio. 

Ma facciamo un semplice esempio per rendere più chiaro il concetto. Quando un professionista straniero presta servizi ad un professionista o ad un’azienda italiana, è soggetto a una ritenuta del 30%. Perciò, quando un professionista italiano, presta servizi ad un professionista o ad un’azienda estera, riceverà una ritenuta dell’importo stabilito dallo stato in questione.

In tema di fiscalità internazionale, questa è certamente una ritenuta a titolo di imposta. Perciò, il problema per il professionista, italiano ed estero, è ricevere un importo ridotto del 30% nel caso dell’Italia. O di altre percentuali a seconda delle norme degli stati coinvolti. 

Bene, in questo blog abbiamo parlato molto delle diverse situazioni fiscali nei diversi paesi, quali agevolazioni e tassazione. Tuttavia oggi voglio spiegarti più nel dettaglio come funziona la fiscalità internazionale in questo senso. E quando viene applicata tale ritenuta. 

Fiscalitá internazionale e ritenute

Diversi Stati, nel perseguire le proprie politiche di fiscalità internazionale, hanno deciso di applicare una ritenuta sulla parte imponibile dei compensi percepiti da professionisti non residenti. Ad esempio, in Italia, l’articolo 25 del DPR n. 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 30% sui compensi imponibili percepiti da soggetti non residenti, inclusi professionisti e imprese. Il comma 2 dell’articolo 25 del DPR n. 600/73 afferma quanto segue:

“Se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%. Questo anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.”

Tuttavia, sono esclusi dalla ritenuta fiscale i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 

Ecco invece cosa accade ai compensi per attività di lavoro autonomo svolta in Italia da un soggetto che successivamente si trasferisce all’estero. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 30%. E non quella a titolo d’acconto del 20%. Ciò poiché i compensi sono stati percepiti nel periodo d’imposta successivo, in cui il professionista era fiscalmente non residente. Anche se relativi ad un periodo d’imposta precedente, in cui il professionista era residente in Italia. 

In generale, sono soggetti a ritenuta alla fonte nello Stato in cui il compenso è erogato:

  • Sia i compensi dei professionisti italiani che lavorano per committenti esteri 
  • Sia i compensi dei professionisti stranieri che operano con aziende italiane

Fiscalità internazionale: Tassazione del compenso

Se un professionista italiano presta servizi a un collega straniero, il compenso corrisposto è dunque soggetto ad una ritenuta per il pagamento delle tasse all’estero. Questa ritenuta viene applicata dal committente e versata all’Erario dello Stato estero del committente. Questa modalità di tassazione si basa sul principio di tassazione nel Paese di origine del reddito. Nel caso specifico, il professionista italiano vedrà il proprio compenso ridotto. Perciò, a causa della ritenuta che il committente dovrà versare all’Erario del proprio Paese. Questo meccanismo si basa sul principio secondo cui i soggetti non residenti in uno Stato, devono essere tassati per i redditi generati nel territorio di quel Paese.

Di solito, la tassazione nel Paese di origine del reddito avviene tramite l’applicazione di una ritenuta a titolo di acconto. Tale ritenuta viene applicata dal committente straniero, sul compenso del professionista straniero (nel caso specifico, italiano). Questa ritenuta, rappresenta la tassazione nel Paese di origine del professionista straniero.

Quando non includere la ritenuta

La ritenuta va sempre applicata? Ebbene no! infatti, l’applicazione della ritenuta fiscale può essere omessa. Tuttavia solo nel caso in cui i compensi siano corrisposti ad una stabile organizzazione estera, di un soggetto italiano. Comunemente nota come “sede fissa d’affari”

Facciamo un esempio per comprendere al meglio di cosa stiamo parlando. 

Immagina un professionista italiano che presta servizi a un collega francese. La prestazione professionale si svolge in Francia. In questo caso, di norma, il professionista italiano sarebbe soggetto a una ritenuta del 30% sul compenso erogato in Francia. Tuttavia, se lo stesso professionista apre una stabile organizzazione in Francia, ovvero una sede fissa d’affari, vediamo che le cose cambiano. Egli infatti, non sarà più soggetto all’applicazione della ritenuta sui suoi compensi. Poiché verranno incassati attraverso la sua sede in Francia, eliminando così il trasferimento transfrontaliero del compenso. Tuttavia, la presenza di una sede fissa d’affari in Francia comporterà l’obbligo di tassare i compensi professionali per il professionista.

In Italia, ad esempio, le stabili organizzazioni di professionisti stranieri sono soggette a una ritenuta del 20% come acconto fiscale. Successivamente, il professionista dovrà dichiarare il reddito percepito in Italia attraverso la sua sede fissa nel quadro RE del modello dichiarativo, soggetto all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). Tale reddito sarà soggetto a tassazione anche nello Stato di residenza fiscale del professionista. Con l’obiettivo di eliminare o attenuare la doppia imposizione del reddito, attraverso il meccanismo del credito di imposta.

Conclusione

In sintesi, la fiscalità internazionale, come abbiamo visto, implica l’applicazione di ritenute fiscali, sui compensi percepiti dai professionisti non residenti. Queste ritenute sono finalizzate alla tassazione del reddito nel paese in cui viene erogato il servizio. Tuttavia, esistono alcune eccezioni. Come nel caso in cui i compensi siano corrisposti a una sede fissa d’affari. 

Se questo articolo ti è stato utile o hai domande in merito, non esitare a scriverci nei commenti. 

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Stefano Picchio
Imprenditore digitale
Tutto è iniziato nel 2013, momento in cui mi sono interessato al mondo dell'online.
In quegli anni facendo piccoli investimenti di natura finanziaria. Successivamente ho scoperto altri settori di investimento fino a conoscere ed appassionarmi di imprenditoria e digital marketing.
Ora ho uno smart-team di 11 collaboratori sparsi in giro per il mondo con i quali gestisco le mie 3 aziende.

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