Fiscalità internazionale: Ritenute sui compensi da parte di committenti esteri

Sei un pro­fes­sion­ista che lavo­ra con cli­en­ti stranieri? Se la rispos­ta è si! Avrai sicu­ra­mente nota­to l’ap­pli­cazione di una ritenu­ta sui tuoi com­pen­si per fis­cal­ità inter­nazionale. Ques­ta ritenu­ta ha l’obiettivo di tas­sare il red­di­to del pro­fes­sion­ista, res­i­dente in Italia, nel paese straniero in cui viene eroga­to. Ciò è dovu­to alla “tas­sazione del­la fonte” ovvero il dirit­to degli sta­ti, di tas­sare i red­di­ti prodot­ti nel pro­prio ter­ri­to­rio. 

Ma fac­ciamo un sem­plice esem­pio per ren­dere più chiaro il con­cet­to. Quan­do un pro­fes­sion­ista straniero pres­ta servizi ad un pro­fes­sion­ista o ad un’azien­da ital­iana, è sogget­to a una ritenu­ta del 30%. Per­ciò, quan­do un pro­fes­sion­ista ital­iano, pres­ta servizi ad un pro­fes­sion­ista o ad un’azien­da estera, ricev­erà una ritenu­ta del­l’im­por­to sta­bil­i­to dal­lo sta­to in ques­tione.

In tema di fis­cal­ità inter­nazionale, ques­ta è cer­ta­mente una ritenu­ta a tito­lo di impos­ta. Per­ciò, il prob­le­ma per il pro­fes­sion­ista, ital­iano ed estero, è rice­vere un impor­to ridot­to del 30% nel caso dell’Italia. O di altre per­centu­ali a sec­on­da delle norme degli sta­ti coin­volti. 

Bene, in questo blog abbi­amo par­la­to molto delle diverse situ­azioni fis­cali nei diver­si pae­si, quali agevolazioni e tas­sazione. Tut­tavia oggi voglio spie­gar­ti più nel det­taglio come fun­ziona la fis­cal­ità inter­nazionale in questo sen­so. E quan­do viene appli­ca­ta tale ritenu­ta. 

Fiscalitá internazionale e ritenute

Diver­si Sta­ti, nel perseguire le pro­prie politiche di fis­cal­ità inter­nazionale, han­no deciso di appli­care una ritenu­ta sul­la parte imponi­bile dei com­pen­si per­cepi­ti da pro­fes­sion­isti non res­i­den­ti. Ad esem­pio, in Italia, l’ar­ti­co­lo 25 del DPR n. 600/73 prevede l’ap­pli­cazione di una ritenu­ta a tito­lo di impos­ta del 30% sui com­pen­si imponi­bili per­cepi­ti da sogget­ti non res­i­den­ti, inclusi pro­fes­sion­isti e imp­rese. Il com­ma 2 del­l’ar­ti­co­lo 25 del DPR n. 600/73 affer­ma quan­to segue:

“Se i com­pen­si e le altre somme di cui al com­ma prece­dente sono cor­risposti a sogget­ti non res­i­den­ti, deve essere oper­a­ta una ritenu­ta a tito­lo d’im­pos­ta nel­la misura del 30%. Questo anche per le prestazioni effet­tuate nel­l’e­ser­cizio di imp­rese.”

Tut­tavia, sono esclusi dal­la ritenu­ta fis­cale i com­pen­si per prestazioni di lavoro autonomo effet­tuate all’es­tero e quel­li cor­risposti a sta­bili orga­niz­zazioni in Italia di sogget­ti non res­i­den­ti. 

Ecco invece cosa accade ai com­pen­si per attiv­ità di lavoro autonomo svol­ta in Italia da un sogget­to che suc­ces­si­va­mente si trasferisce all’es­tero. In questo caso, l’A­gen­zia delle Entrate ha chiar­i­to che si appli­ca la ritenu­ta a tito­lo d’im­pos­ta del 30%. E non quel­la a tito­lo d’ac­con­to del 20%. Ciò poiché i com­pen­si sono sta­ti per­cepi­ti nel peri­o­do d’im­pos­ta suc­ces­si­vo, in cui il pro­fes­sion­ista era fis­cal­mente non res­i­dente. Anche se rel­a­tivi ad un peri­o­do d’im­pos­ta prece­dente, in cui il pro­fes­sion­ista era res­i­dente in Italia. 

In gen­erale, sono sogget­ti a ritenu­ta alla fonte nel­lo Sta­to in cui il com­pen­so è eroga­to:

  • Sia i com­pen­si dei pro­fes­sion­isti ital­iani che lavo­ra­no per com­mit­ten­ti esteri 
  • Sia i com­pen­si dei pro­fes­sion­isti stranieri che oper­a­no con aziende ital­iane

Fiscalità internazionale: Tassazione del compenso

Se un pro­fes­sion­ista ital­iano pres­ta servizi a un col­le­ga straniero, il com­pen­so cor­rispos­to è dunque sogget­to ad una ritenu­ta per il paga­men­to delle tasse all’estero. Ques­ta ritenu­ta viene appli­ca­ta dal com­mit­tente e ver­sa­ta all’Er­ario del­lo Sta­to estero del com­mit­tente. Ques­ta modal­ità di tas­sazione si basa sul prin­ci­pio di tas­sazione nel Paese di orig­ine del red­di­to. Nel caso speci­fi­co, il pro­fes­sion­ista ital­iano vedrà il pro­prio com­pen­so ridot­to. Per­ciò, a causa del­la ritenu­ta che il com­mit­tente dovrà ver­sare all’Er­ario del pro­prio Paese. Questo mec­ca­n­is­mo si basa sul prin­ci­pio sec­on­do cui i sogget­ti non res­i­den­ti in uno Sta­to, devono essere tas­sati per i red­di­ti generati nel ter­ri­to­rio di quel Paese.

Di soli­to, la tas­sazione nel Paese di orig­ine del red­di­to avviene tramite l’ap­pli­cazione di una ritenu­ta a tito­lo di accon­to. Tale ritenu­ta viene appli­ca­ta dal com­mit­tente straniero, sul com­pen­so del pro­fes­sion­ista straniero (nel caso speci­fi­co, ital­iano). Ques­ta ritenu­ta, rap­p­re­sen­ta la tas­sazione nel Paese di orig­ine del pro­fes­sion­ista straniero.

Quando non includere la ritenuta

La ritenu­ta va sem­pre appli­ca­ta? Ebbene no! infat­ti, l’ap­pli­cazione del­la ritenu­ta fis­cale può essere omes­sa. Tut­tavia solo nel caso in cui i com­pen­si siano cor­risposti ad una sta­bile orga­niz­zazione estera, di un sogget­to ital­iano. Comune­mente nota come “sede fis­sa d’af­fari”

Fac­ciamo un esem­pio per com­pren­dere al meglio di cosa sti­amo par­lan­do. 

Immag­i­na un pro­fes­sion­ista ital­iano che pres­ta servizi a un col­le­ga francese. La prestazione pro­fes­sion­ale si svolge in Fran­cia. In questo caso, di nor­ma, il pro­fes­sion­ista ital­iano sarebbe sogget­to a una ritenu­ta del 30% sul com­pen­so eroga­to in Fran­cia. Tut­tavia, se lo stes­so pro­fes­sion­ista apre una sta­bile orga­niz­zazione in Fran­cia, ovvero una sede fis­sa d’af­fari, vedi­amo che le cose cam­biano. Egli infat­ti, non sarà più sogget­to all’ap­pli­cazione del­la ritenu­ta sui suoi com­pen­si. Poiché ver­ran­no incas­sati attra­ver­so la sua sede in Fran­cia, elim­i­nan­do così il trasfer­i­men­to trans­frontal­iero del com­pen­so. Tut­tavia, la pre­sen­za di una sede fis­sa d’af­fari in Fran­cia com­porterà l’ob­bli­go di tas­sare i com­pen­si pro­fes­sion­ali per il pro­fes­sion­ista.

In Italia, ad esem­pio, le sta­bili orga­niz­zazioni di pro­fes­sion­isti stranieri sono soggette a una ritenu­ta del 20% come accon­to fis­cale. Suc­ces­si­va­mente, il pro­fes­sion­ista dovrà dichiarare il red­di­to per­cepi­to in Italia attra­ver­so la sua sede fis­sa nel quadro RE del mod­el­lo dichiar­a­ti­vo, sogget­to all’Im­pos­ta sul Red­di­to delle Per­sone Fisiche (IRPEF). Tale red­di­to sarà sogget­to a tas­sazione anche nel­lo Sta­to di res­i­den­za fis­cale del pro­fes­sion­ista. Con l’obiettivo di elim­inare o atten­uare la doppia impo­sizione del red­di­to, attra­ver­so il mec­ca­n­is­mo del cred­i­to di impos­ta.

Con­clu­sione

In sin­te­si, la fis­cal­ità inter­nazionale, come abbi­amo vis­to, impli­ca l’ap­pli­cazione di ritenute fis­cali, sui com­pen­si per­cepi­ti dai pro­fes­sion­isti non res­i­den­ti. Queste ritenute sono final­iz­zate alla tas­sazione del red­di­to nel paese in cui viene eroga­to il servizio. Tut­tavia, esistono alcune eccezioni. Come nel caso in cui i com­pen­si siano cor­risposti a una sede fis­sa d’af­fari. 

Se questo arti­co­lo ti è sta­to utile o hai domande in mer­i­to, non esitare a scriver­ci nei com­men­ti. 

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