Le obbligazioni bancarie garantite, anche definite covered bond, sono dei prestiti obbligazionari cartolarizzati dall’emittente, ovvero che hanno origine dal processo di cartolarizzazione, e ceduti a una società veicolo appositamente creata, chiamata SPV.
La cartolarizzazione è un’operazione finanziaria disciplinata dalla legge 130/1999 e poi modificata che permette a banche, istituti di credito, enti pubblici, società industriali e piccole imprese, di trasformare i lori crediti, che sono un’attività finanziaria indivisa, in titoli, ossia un’attività divisa, mediante la loro cessione alle SPV.
Questo meccanismo un po’ articolato permette ai covered bond di godere di un basso livello di rischio grazie a un doppio livello di protezione.
Il primo è dato dall’obbligo di rimborso in capo all’emittente, il secondo formato dagli asset posti in garanzia che vincolano una parte dell’attivo patrimoniale della banca esclusivamente alla remunerazione e al rimborso del bond.
Come vengono emessi i covered bond
Quando vengono emessi dei covered bond, praticamente il soggetto emittente cede gli attivi di alta qualità creditizia, costituiti in un patrimonio separato, a una società veicolo, la SPV, Special Purpose Vehicle.
Il soggetto cedente emette un conseguente prestito subordinato alla SPV in modo tale da permettergli di acquistare le attività.
A questo punto, la società cessionaria fornisce una garanzia in favore degli obbligazionisti nei limiti del relativo patrimonio separato.
Le attività cedibili in un’operazione di emissione di un covered bond devono rientrare in una delle seguenti categorie:
- crediti fondiari e ipotecari;
- crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantite da queste;
- titoli di cartolarizzazione aventi come oggetto crediti fondiari e ipotecari e crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti da queste.
Le differenze con le cartolarizzazioni tradizionali sono:
- nelle cartolarizzazioni tradizionali la cessione di crediti alla SPV è accompagnata dall’emissione di titoli da parte della SPV;
- come nelle operazioni di cartolarizzazione, anche nell’emissione di covered bond l’SPV deve avere come oggetto esclusivo l’acquisto di crediti presi in considerazione, ma nel caso dei covered bond l’acquisto degli attivi ceduti deve avvenire tramite l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti.
L’emissione dei covered bond è regolata dal Capitolo 3, Parte III, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, ed è subordinata ad alcuni requisiti di solidità particolarmente rigidi, tra cui:
- fondi propri dell’emittente non inferiori ai 250 milioni di euro;
- total capital ratio posseduto a livello consolidato non inferiore al 9%.
Questi requisiti devono essere posseduti anche dalla banca cedente, se diversa dall’emittente e non appartenente allo stesso gruppo bancario.
In realtà, anche le banche che non rispettano questi requisiti possono avviare un programma di emissione di covered bond, a patto che sia comunicato alla Banca d’Italia, mettendo in evidenza:
- gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso l’emissione, i rischi connessi e l’impatto sugli equilibri economico-patrimoniali della banca attuali e prospettici;
- l’adeguatezza delle policy, dei meccanismi di gestione dei rischi e delle procedure organizzative e di controllo che permettano un ordinato e sicuro procedimento all’emissione anche in caso di insolvenza o risoluzione;
- il rispetto dei limiti alla cessione degli attivi idonei;
- l’adeguatezza delle competenze in materia di obbligazioni garantite del personale responsabile dell’amministrazione e dei controlli sul programma;
- la conformità sulle disposizioni riguardanti la composizione del patrimonio separato e il rapporto minimo di collateralizzazione previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310.
La Banca d’Italia sarà poi libera di scegliere se lasciar proseguire le pratiche alla banca richiedente, o se bloccare l’emissione dei covered bond in essere, eventualmente lo dovesse ritenere opportuno.
I vantaggi dei covered bond
I covered bond presentano vari vantaggi, sia per chi li compra che per chi li emette.
Infatti, l’emissione di obbligazioni garantite consente all’emittente di migliorare il profilo di funding della banca e della gestione della liquidità, perché viene allungata la vita media delle passività e aumentata la liquidità nei bilanci mobilizzando attivi poco liquidi.
Anche per chi acquista covered bond ci sono alcuni vantaggi, iniziando dai diversi fattori di garanzia su cui possono contare:
- le attività cedute alle SPV sono destinate alla soddisfazione esclusiva dei sottoscrittori;
- è previsto il diritto di rivalsa dei sottoscrittori sul patrimonio stesso della banca emittente;
- le società veicolo si impegnano a versare quanto dovuto in caso di insolvenza dell’emittente;
- il valore delle obbligazioni non può mai superare quello degli attivi ceduti.
Un altro vantaggio per chi compra covered bond è quello fornito dal trattamento prudenziale e regolamentare maggiormente favorevole come, ad esempio, l’esclusione dalla procedura di bail in.
A fronte di tutti questi vantaggi, che abbassano notevolmente il rischio sull’investimento, lo svantaggio dei covered bond è naturalmente il basso rendimento che offrono perciò sono poco appetibili e più indicati per chi è più incline al risparmio.
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