Investire in Covered bond: cosa sono e come funzionano

Le obbligazioni ban­car­ie garan­tite, anche def­i­nite cov­ered bond, sono dei presti­ti obbligazionari car­to­lar­iz­za­ti dall’emittente, ovvero che han­no orig­ine dal proces­so di car­to­lar­iz­zazione, e cedu­ti a una soci­età vei­co­lo apposi­ta­mente cre­a­ta, chia­ma­ta SPV.

La car­to­lar­iz­zazione è un’operazione finanziaria dis­ci­plina­ta dal­la legge 130/1999 e poi mod­i­fi­ca­ta che per­me­tte a banche, isti­tu­ti di cred­i­to, enti pub­bli­ci, soci­età indus­tri­ali e pic­cole imp­rese, di trasfor­mare i lori cred­i­ti, che sono un’attività finanziaria indi­visa, in titoli, ossia un’attività divisa, medi­ante la loro ces­sione alle SPV.

Questo mec­ca­n­is­mo un po’ arti­co­la­to per­me­tte ai cov­ered bond di godere di un bas­so liv­el­lo di ris­chio gra­zie a un doppio liv­el­lo di pro­tezione.

Il pri­mo è dato dall’obbligo di rim­bor­so in capo all’emittente, il sec­on­do for­ma­to dagli asset posti in garanzia che vin­colano una parte dell’attivo pat­ri­mo­ni­ale del­la ban­ca esclu­si­va­mente alla remu­ner­azione e al rim­bor­so del bond.

Come vengono emessi i covered bond

Quan­do ven­gono emes­si dei cov­ered bond, prati­ca­mente il sogget­to emit­tente cede gli attivi di alta qual­ità cred­i­tizia, cos­ti­tu­iti in un pat­ri­mo­nio sep­a­ra­to, a una soci­età vei­co­lo, la SPV, Spe­cial Pur­pose Vehi­cle.

Il sogget­to cedente emette un con­seguente presti­to sub­or­di­na­to alla SPV in modo tale da per­me­t­ter­gli di acquistare le attiv­ità.

A questo pun­to, la soci­età ces­sion­ar­ia for­nisce una garanzia in favore degli obbligazion­isti nei lim­i­ti del rel­a­ti­vo pat­ri­mo­nio sep­a­ra­to.

Le attiv­ità ced­i­bili in un’operazione di emis­sione di un cov­ered bond devono rien­trare in una delle seguen­ti cat­e­gorie:

  • cred­i­ti fon­di­ari e ipote­cari;
  • cred­i­ti nei con­fron­ti delle pub­bliche ammin­is­trazioni o garan­tite da queste;
  • titoli di car­to­lar­iz­zazione aven­ti come ogget­to cred­i­ti fon­di­ari e ipote­cari e cred­i­ti nei con­fron­ti delle pub­bliche ammin­is­trazioni o garan­ti­ti da queste.

Le dif­feren­ze con le car­to­lar­iz­zazioni tradizion­ali sono:

  • nelle car­to­lar­iz­zazioni tradizion­ali la ces­sione di cred­i­ti alla SPV è accom­pa­g­na­ta dall’emissione di titoli da parte del­la SPV;
  • come nelle oper­azioni di car­to­lar­iz­zazione, anche nell’emissione di cov­ered bond l’SPV deve avere come ogget­to esclu­si­vo l’acquisto di cred­i­ti pre­si in con­sid­er­azione, ma nel caso dei cov­ered bond l’acquisto degli attivi cedu­ti deve avvenire tramite l’assunzione di finanzi­a­men­ti con­ces­si o garan­ti­ti anche dalle banche ceden­ti.

L’emissione dei cov­ered bond è rego­la­ta dal Capi­to­lo 3, Parte III, del­la Cir­co­lare n. 285 del 17 dicem­bre 2013, ed è sub­or­di­na­ta ad alcu­ni req­ui­si­ti di solid­ità par­ti­co­lar­mente rigi­di, tra cui:

  • fon­di pro­pri dell’emittente non infe­ri­ori ai 250 mil­ioni di euro;
  • total cap­i­tal ratio posse­du­to a liv­el­lo con­sol­ida­to non infe­ri­ore al 9%.

Questi req­ui­si­ti devono essere posse­du­ti anche dal­la ban­ca cedente, se diver­sa dall’emittente e non apparte­nente allo stes­so grup­po ban­car­io.

In realtà, anche le banche che non rispet­tano questi req­ui­si­ti pos­sono avviare un pro­gram­ma di emis­sione di cov­ered bond, a pat­to che sia comu­ni­ca­to alla Ban­ca d’Italia, met­ten­do in evi­den­za:

  • gli obi­et­tivi che si inten­dono perseguire attra­ver­so l’emissione, i rischi con­nes­si e l’impatto sug­li equi­lib­ri eco­nom­i­co-pat­ri­mo­ni­ali del­la ban­ca attuali e prospet­ti­ci;
  • l’adeguatezza delle pol­i­cy, dei mec­ca­n­is­mi di ges­tione dei rischi e delle pro­ce­dure orga­niz­za­tive e di con­trol­lo che per­me­t­tano un ordi­na­to e sicuro pro­ced­i­men­to all’emissione anche in caso di insol­ven­za o risoluzione;
  • il rispet­to dei lim­i­ti alla ces­sione degli attivi idonei;
  • l’adeguatezza delle com­pe­ten­ze in mate­ria di obbligazioni garan­tite del per­son­ale respon­s­abile dell’amministrazione e dei con­trol­li sul pro­gram­ma;
  • la con­for­mità sulle dis­po­sizioni riguardan­ti la com­po­sizione del pat­ri­mo­nio sep­a­ra­to e il rap­por­to min­i­mo di col­lat­er­al­iz­zazione pre­visti dal decre­to del Min­istro dell’economia e delle finanze del 14 dicem­bre 2006, n. 310.

La Ban­ca d’Italia sarà poi lib­era di scegliere se las­ciar pros­eguire le pratiche alla ban­ca richiedente, o se bloc­care l’emissione dei cov­ered bond in essere, even­tual­mente lo dovesse ritenere oppor­tuno.

I vantaggi dei covered bond

I cov­ered bond pre­sen­tano vari van­tag­gi, sia per chi li com­pra che per chi li emette.

Infat­ti, l’emissione di obbligazioni garan­tite con­sente all’emittente di miglio­rare il pro­fi­lo di fund­ing del­la ban­ca e del­la ges­tione del­la liq­uid­ità, per­ché viene allun­ga­ta la vita media delle pas­siv­ità e aumen­ta­ta la liq­uid­ità nei bilan­ci mobi­liz­zan­do attivi poco liq­ui­di.

Anche per chi acquista cov­ered bond ci sono alcu­ni van­tag­gi, inizian­do dai diver­si fat­tori di garanzia su cui pos­sono con­tare:

  • le attiv­ità cedute alle SPV sono des­ti­nate alla sod­dis­fazione esclu­si­va dei sot­to­scrit­tori;
  • è pre­vis­to il dirit­to di rival­sa dei sot­to­scrit­tori sul pat­ri­mo­nio stes­so del­la ban­ca emit­tente;
  • le soci­età vei­co­lo si impeg­nano a ver­sare quan­to dovu­to in caso di insol­ven­za dell’emittente;
  • il val­ore delle obbligazioni non può mai super­are quel­lo degli attivi cedu­ti.

Un altro van­tag­gio per chi com­pra cov­ered bond è quel­lo for­ni­to dal trat­ta­men­to pru­den­ziale e rego­la­mentare mag­gior­mente favorev­ole come, ad esem­pio, l’esclusione dal­la pro­ce­du­ra di bail in.

A fronte di tut­ti questi van­tag­gi, che abbas­sano notevol­mente il ris­chio sull’investimento, lo svan­tag­gio dei cov­ered bond è nat­u­ral­mente il bas­so rendi­men­to che offrono per­ciò sono poco appetibili e più indi­cati per chi è più incline al risparmio.

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