Il Lending Crowdfunding, anche conosciuto come P2P lending, è considerato una forma di investimento alternativo.
Questo strumento permette all’investitore di mettere a disposizione i suoi fondi per sostenere progetti di varia natura imprenditoriale, ottenendo in cambio tassi di interesse superiori rispetto a quelli comunemente proposti.
Questa tipologia di crowdfunding possiede numerosi vantaggi sia per i richiedenti che per i prestatori.
Per i primi il vantaggio consiste nell’ottenere in tempi rapidi l’approvazione della richiesta di finanziamento e quindi, successivamente, l’ottenimento dei fondi raccolti.
Per i secondi, il credito investito darà diritto, oltre che alla remunerazione del capitale investito, a tassi di interesse superiori rispetto a quelli concessi dai tradizionali canali di finanziamento, pur avendo investito somme relativamente contenute.
Inoltre, è bene precisare che per i richiedenti sussistono anche altri tipi di benefici:
- l’accesso al credito si fa rapido e trasparente;
- minori garanzie personali richieste;
- maggiore flessibilità e abbattimento dei processi e costi burocratici.
Le piattaforme di Lending
Se una persona, o un’impresa, fosse interessata a richiedere un prestito tramite il Lending Crowdfunding, non deve rivolgersi fisicamente a un ente in particolare, ma esistono apposite piattaforme.
La richiesta di progetto verrà vagliata sotto il profilo creditizio e, una volta confermato, avrà dunque diritto a ricevere il finanziamento richiesto.
Successivamente, dopo averlo ottenuto, il richiedente si impegnerà nel rimborsare i capitali a tutti i prestatori che hanno partecipato.
Per quanto riguarda l’investitore, il prestatore, in caso volesse usufruire del Lending come forma di investimento, quello che dovrebbe fare è semplicemente iscriversi alla piattaforma e compilare un modulo di registrazione con i dati richiesti.
In seguito, una volta che il progetto sarà stato completamente finanziato, il prestatore riceverà il rimborso della quota prestata insieme agli interessi maturati.
Riferimenti normativi del Lending
A livello normativo il Lending crowdfunding è disciplinato dalla Banca d’Italia attraverso il “provvedimento per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” dove il lending crowdfunding, definito social lending, è descritto attraverso la seguente definizione:
«uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto».
Mentre per quanto riguarda l’autorizzazione a operare delle diverse piattaforme online il TUB indica espressamente «possono operare se sono istituti di pagamento, intermediari finanziari o istituti di credito.»
Tassazione
Per quanto riguarda la tassazione, bisogna fare una distinzione tra persone fisiche residenti in Italia, persone giuridiche residenti in Italia, e soggetti residenti all’estero.
Gli interessi percepiti da persone fisiche residenti in Italia sono soggetti:
- a tassazione ordinaria progressiva Irpef (da 23% a 43%);
- a ritenuta alla fonte a titolo di acconto 26%, se il sostituto d’imposta è il proponente;
- all’obbligo di dichiarazione dei redditi.
Inoltre, quando si apre un conto su una piattaforma di Lending Crowdfunding, non avendo questo natura di conto corrente, ma di altri strumenti finanziari, deve essere dichiarato nel Quadro RW sempre, per qualsiasi importo, senza alcun limite di esonero.
Per quanto riguarda le persone giuridiche residenti in Italia, gli interessi percepiti sono:
- Soggetti a tassazione Ires (24%);
- Non Soggetti a ritenuta alla fonte 26%, né a titolo di acconto, né a titolo d’imposta, perché il reddito maturato non è considerato di capitale, ma d’impresa e deve essere riportato nel conto economico come ricavo finanziario;
- Soggetti all’obbligo di dichiarazione dei redditi.
In questo caso, non sono soggetti ad obblighi di monitoraggio, e quindi non dichiarati nel Quadro RW, anche se gli investitori stipulano un conto di pagamento. Le attività d’impresa sono escluse dai soggetti obbligati al monitoraggio dal Dl n. 167/90 che si applica solo alle persone fisiche, alle società semplici ed a tutti gli enti non commerciali.
Gli interessi, invece, percepiti da persone fisiche o giuridiche residenti all’estero sono:
- Non Soggetti ad imposizione diretta in Italia;
- Soggetti a ritenuta alla fonte 26% a titolo di imposta per non residenti, salvo che il soggetto estero non richieda l’applicazione della ritenuta convenzionale, qualora esista Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia ed il Paese di residenza dell’investitore, ovviamente sempre a carico del sostituto italiano, ovvero del proponente;
- Non Soggetti all’obbligo di dichiarazione dei redditi.
I soggetti non residenti in Italia sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio dal Dl n. 167/90 che si applica solo alle persone fisiche, alle società semplici ed a tutti gli enti non commerciali italiani.
Occorre prestare particolare attenzione alle seguenti situazioni:
- cittadini italiani residenti all’estero in Paesi a Fiscalità Privilegiata;
- delle società residenti all’estero sottoposte alla presunzione di esterovestizione.
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