Lending Crowdfunding: che cos’è e come funziona

Il Lend­ing Crowd­fund­ing, anche conosci­u­to come P2P lend­ing, è con­sid­er­a­to una for­ma di inves­ti­men­to alter­na­ti­vo.

Questo stru­men­to per­me­tte all’investitore di met­tere a dis­po­sizione i suoi fon­di per sostenere prog­et­ti di varia natu­ra impren­di­to­ri­ale, otte­nen­do in cam­bio tas­si di inter­esse supe­ri­ori rispet­to a quel­li comune­mente pro­posti.

Ques­ta tipolo­gia di crowd­fund­ing possiede numerosi van­tag­gi sia per i richieden­ti che per i presta­tori.

Per i pri­mi il van­tag­gio con­siste nell’ottenere in tem­pi rapi­di l’approvazione del­la richi­es­ta di finanzi­a­men­to e quin­di, suc­ces­si­va­mente, l’ottenimento dei fon­di rac­colti.

Per i sec­on­di, il cred­i­to investi­to darà dirit­to, oltre che alla remu­ner­azione del cap­i­tale investi­to, a tas­si di inter­esse supe­ri­ori rispet­to a quel­li con­ces­si dai tradizion­ali canali di finanzi­a­men­to, pur aven­do investi­to somme rel­a­ti­va­mente con­tenute.

Inoltre, è bene pre­cis­are che per i richieden­ti sus­sistono anche altri tipi di ben­efi­ci:

  • l’accesso al cred­i­to si fa rapi­do e traspar­ente;
  • minori garanzie per­son­ali richi­este;
  • mag­giore flessibil­ità e abbat­ti­men­to dei pro­ces­si e costi buro­crati­ci.

Le piattaforme di Lending

Se una per­sona, o un’impresa, fos­se inter­es­sa­ta a richiedere un presti­to tramite il Lend­ing Crowd­fund­ing, non deve riv­ol­ger­si fisi­ca­mente a un ente in par­ti­co­lare, ma esistono appo­site piattaforme.

La richi­es­ta di prog­et­to ver­rà vagli­a­ta sot­to il pro­fi­lo cred­i­tizio e, una vol­ta con­fer­ma­to, avrà dunque dirit­to a rice­vere il finanzi­a­men­to richiesto.

Suc­ces­si­va­mente, dopo aver­lo ottenu­to, il richiedente si impeg­n­erà nel rim­bor­sare i cap­i­tali a tut­ti i presta­tori che han­no parte­ci­pa­to.

Per quan­to riguar­da l’in­vesti­tore, il presta­tore, in caso volesse usufruire del Lend­ing come for­ma di inves­ti­men­to, quel­lo che dovrebbe fare è sem­plice­mente iscriver­si alla piattafor­ma e com­pi­lare un mod­u­lo di reg­is­trazione con i dati richi­esti.

In segui­to, una vol­ta che il prog­et­to sarà sta­to com­ple­ta­mente finanzi­a­to, il presta­tore ricev­erà il rim­bor­so del­la quo­ta presta­ta insieme agli inter­es­si mat­u­rati.

Riferimenti normativi del Lending

A liv­el­lo nor­ma­ti­vo il Lend­ing crowd­fund­ing è dis­ci­plina­to dal­la Ban­ca d’Italia attra­ver­so il “provved­i­men­to per la rac­col­ta del risparmio dei sogget­ti diver­si dalle banche” dove il lend­ing crowd­fund­ing, defini­to social lend­ing, è descrit­to attra­ver­so la seguente definizione:

«uno stru­men­to attra­ver­so il quale una plu­ral­ità di sogget­ti può richiedere a una plu­ral­ità di poten­ziali finanzi­a­tori, tramite piattaforme on-line, fon­di rim­borsabili per uso per­son­ale o per finanziare un prog­et­to».

Men­tre per quan­to riguar­da l’autor­iz­zazione a oper­are delle diverse piattaforme online il TUB indi­ca espres­sa­mente «pos­sono oper­are se sono isti­tu­ti di paga­men­to, inter­me­di­ari finanziari o isti­tu­ti di cred­i­to.»

Tassazione

Per quan­to riguar­da la tas­sazione, bisogna fare una dis­tinzione tra per­sone fisiche res­i­den­ti in Italia, per­sone giuridiche res­i­den­ti in Italia,  e sogget­ti res­i­den­ti all’es­tero.

Gli inter­es­si per­cepi­ti da per­sone fisiche res­i­den­ti in Italia sono sogget­ti:

  • a tas­sazione ordi­nar­ia pro­gres­si­va Irpef (da 23% a 43%);
  • a ritenu­ta alla fonte a tito­lo di accon­to 26%, se il sos­ti­tu­to d’imposta è il pro­po­nente; 
  • all’obbligo di dichiarazione dei red­di­ti.

Inoltre, quan­do si apre un con­to su una piattafor­ma di Lend­ing Crowd­fund­ing, non aven­do questo natu­ra di con­to cor­rente, ma di altri stru­men­ti finanziari, deve essere dichiara­to nel Quadro RW sem­pre, per qual­si­asi impor­to, sen­za alcun lim­ite di esonero.

Per quan­to riguar­da le per­sone giuridiche res­i­den­ti in Italia, gli inter­es­si per­cepi­ti sono:

  • Sogget­ti a tas­sazione Ires (24%);
  • Non Sogget­ti a ritenu­ta alla fonte 26%, né a tito­lo di accon­to, né a tito­lo d’imposta, per­ché il red­di­to mat­u­ra­to non è con­sid­er­a­to di cap­i­tale, ma d’impresa e deve essere ripor­ta­to nel con­to eco­nom­i­co come rica­vo finanziario; 
  • Sogget­ti all’obbligo di dichiarazione dei red­di­ti.

In questo caso, non sono sogget­ti ad obb­lighi di mon­i­tor­ag­gio, e quin­di non dichiarati nel Quadro RW, anche se gli investi­tori stip­u­lano un con­to di paga­men­to. Le attiv­ità d’impresa sono escluse dai sogget­ti obbli­gati al mon­i­tor­ag­gio dal Dl n. 167/90 che si appli­ca solo alle per­sone fisiche, alle soci­età sem­pli­ci ed a tut­ti gli enti non com­mer­ciali.

Gli inter­es­si, invece, per­cepi­ti da per­sone fisiche o giuridiche res­i­den­ti all’estero sono:

  • Non Sogget­ti ad impo­sizione diret­ta in Italia;
  • Sogget­ti a ritenu­ta alla fonte 26% a tito­lo di impos­ta per non res­i­den­ti, sal­vo che il sogget­to estero non richie­da l’applicazione del­la ritenu­ta con­ven­zionale, qualo­ra esista Con­ven­zione con­tro le doppie impo­sizioni stip­u­la­ta fra Italia ed il Paese di res­i­den­za dell’investitore, ovvi­a­mente sem­pre a cari­co del sos­ti­tu­to ital­iano, ovvero del pro­po­nente;
  • Non Sogget­ti all’obbligo di dichiarazione dei red­di­ti.

I sogget­ti non res­i­den­ti in Italia sono esclusi dagli obb­lighi di mon­i­tor­ag­gio dal Dl n. 167/90 che si appli­ca solo alle per­sone fisiche, alle soci­età sem­pli­ci ed a tut­ti gli enti non com­mer­ciali ital­iani.

Occorre prestare par­ti­co­lare atten­zione alle seguen­ti situ­azioni:

  • cit­ta­di­ni ital­iani res­i­den­ti all’estero in Pae­si a Fis­cal­ità Priv­i­le­gia­ta;
  • delle soci­età res­i­den­ti all’estero sot­to­poste alla pre­sun­zione di esteroves­tizione.

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