Prestazione occasionale: Cos’è e come funziona e quando viene applicata

Quando il mio lavoro si può definire “Prestazione Occasionale”? 

La prestazione occa­sion­ale è un rap­por­to di col­lab­o­razione, saltu­ario, tra un col­lab­o­ra­tore e un com­mit­tente. Per pot­er con­sid­er­are un’attività di lavoro autonomo, occa­sion­ale, deve rispettare alcu­ni para­metri:

  • Soglia di com­pen­so annuale pre­vista, non supe­ri­ore ad euro 5.000
  • Man­can­za di con­ti­nu­ità del­la prestazione di lavoro autonomo 
  • Man­can­za di coor­di­na­men­to del­la prestazione 

Con l’entrata in vig­ore del D.Lgs.81/2015, la nor­ma pre­sente all’ arti­co­lo 2222 del codice civile dis­ci­plina da un pun­to di vista civilis­ti­co, le attiv­ità svolte in maniera occa­sion­ale e rego­la il con­trat­to di prestazione d’opera.

Di con­seguen­za, chi com­pie un servizio, con lavoro esente dal vin­co­lo di sub­or­di­nazione in via del tut­to occa­sion­ale, esegue una prestazione occa­sion­ale.

l D.L. n. 50/2017 all’articolo 54-bis, ha introdot­to una nuo­va dis­ci­plina sul lavoro occa­sion­ale acces­so­rio. Esiste infat­ti una dis­tinzione tra lavoro autonomo occa­sion­ale e lavoro acces­so­rio. 

  1. Lavoro acces­so­rio: rap­p­re­sen­ta una tipolo­gia di attiv­ità lavo­ra­ti­va par­ti­co­lare. E dis­ci­plina­ta dal decre­to leg. vo n. 276/2003. L’obiettivo del lavoro acces­so­rio è quel­lo di rego­la­mentare quelle prestazioni occa­sion­ali, non ricon­ducibili a con­trat­ti di lavoro svolti (poiché saltu­ari). Ques­ta tipolo­gia di attiv­ità è infat­ti defini­ta “acces­so­ria”.

Il lavoro acces­so­rio riguar­da tutte quelle attiv­ità non con­tin­u­a­tive legate a un rap­por­to con un com­mit­tente sta­bil­i­to (ad esem­pio uno stu­dente che lavo­ra durante il fine set­ti­mana)

  1. Lavoro autonomo occa­sion­ale: è chi com­pie, dietro richi­es­ta, una prestazione con lavoro preva­len­te­mente pro­prio, sen­za vin­co­lo di sub­or­di­nazione, né potere di coor­di­na­men­to da parte del com­mit­tente poiché è com­ple­ta­mente occa­sion­ale. Riguar­da, infat­ti, i sogget­ti che svol­go­no attiv­ità di carat­tere pret­ta­mente intel­let­tuale (un esem­pio può essere l’amministratore di con­do­minio che opera solo nel pro­prio sta­bile)

Poniamo attenzione al lavoratore autonomo che effettua prestazione occasionale 

Una col­lab­o­razione occa­sion­ale avviene quan­do il col­lab­o­ra­tore, un pro­fes­sion­ista sprovvis­to di par­ti­ta IVA, esegue un lavoro per il com­mit­tente, per un tem­po e un com­pen­so lim­i­tati, in maniera occa­sion­ale e in assen­za di sub­or­di­nazione all’interno del rap­por­to lavo­ra­ti­vo.

In questo caso il col­lab­o­ra­tore è tenu­to ad emet­tere una rice­vu­ta, fir­ma­ta ed invi­a­ta al com­mit­tente, per la prestazione ese­gui­ta. 

Tutto ciò che deve essere inserito nella ricevuta da parte del lavoratore autonomo:

  • La data del paga­men­to (effet­tua­to dal com­mit­tente)
  • Il numero del­la rice­vu­ta 
  • I dati del col­lab­o­ra­tore (inclu­so codice fis­cale, ind­i­riz­zo, tele­fono)
  • I dati del com­mit­tente (inclusa la par­ti­ta IVA)
  • La descrizione dell’attività di lavoro svol­ta (esem­pio: real­iz­zazione sito web, book fotografi­co, servizio pub­blic­i­tario saltu­ario e molti altri)
  • Il com­pen­so lor­do 
  • L’importo del­la ritenu­ta d’acconto (a tito­lo di accon­to per il ver­sa­men­to Irpef)
  • L’importo net­to (lor­do — ritenu­ta d’acconto)

Ques­ta rice­vu­ta va con­seg­na­ta la rice­vu­ta al com­mit­tente. Quest’ultimo effettuerà poi il paga­men­to e il ver­sa­men­to allo Sta­to del­l’im­por­to del­la ritenu­ta d’acconto, entro il 16 del mese suc­ces­si­vo.

Ricapitolando: 

    1. Il com­mit­tente spende la cifra pari al lor­do del­la rice­vu­ta (Divi­so tra col­lab­o­ra­tore e Sta­to)
    2. Il col­lab­o­ra­tore per­cepisce il net­to del­la rice­vu­ta
    3. Lo sta­to, invece, riceve dal com­mit­tente il 20% di tasse (per il cal­co­lo Irpef del col­lab­o­ra­tore) 

A chi è rivolto il contratto di prestazione occasionale?

Il con­trat­to di prestazione occa­sion­ale è riv­olto a moltepli­ci cat­e­gorie di lavo­ra­tori. Ma ognuno con deter­mi­nati lim­i­ti e in base a dif­fer­en­ti carat­ter­is­tiche.

Tale con­trat­to può infat­ti essere uti­liz­za­to da:

  • Pro­fes­sion­isti, 
  • Lavo­ra­tori autono­mi, 
  • Impren­di­tori, asso­ci­azioni, 
  • Enti di natu­ra pri­va­ta e diverse tipolo­gie di fon­dazioni, 
  • Imp­rese agri­cole, 
  • Pub­bliche ammin­is­trazioni, 
  • Enti locali come: aziende alberghiere e strut­ture ricettive del set­tore tur­is­mo,
  • Ed infine: onlus e asso­ci­azioni poiché, per attiv­ità lavo­ra­tive spo­radiche e saltu­ar­ie, pos­sono acquisire prestazioni di lavoro occa­sion­ale.

E per quanto riguarda il compenso?

Sono cer­to pre­sen­ti, dei lim­i­ti di com­pen­so, questi var­ian­do in base alle con­dizioni e alla tipolo­gia di attiv­ità svol­ta.

Di base, il com­pen­so orario, è lib­era­mente fis­sato dalle par­ti, ma non può mai essere infe­ri­ore a 9 euro l’ora.

Per quan­to riguar­da il com­pen­so gior­naliero del presta­tore, non può essere infe­ri­ore a 36 euro. Cifra pari al cor­rispet­ti­vo di quat­tro ore lavo­ra­tive. 

Quante tasse pagherò?

Per quan­to riguar­da il paga­men­to delle tasse, in caso di prestazione occa­sion­ale, ecco spie­ga­to come fun­ziona:

Per ciò che con­cerne la dichiarazione dei red­di­ti per prestazioni occa­sion­ali, gen­eral­mente, va fat­ta. Esiste però un’eccezione: nel caso in cui il sogget­to, che ha effet­tua­to la prestazione, abbia un red­di­to pari o infe­ri­ore a 4.800 euro lor­di è eson­er­a­to dal­la pre­sen­tazione del Mod­el­lo 730.

Tut­tavia l’articolo 13 del DPR n. 917/86 (TUIR) sta­bilisce che, pos­sano detrarre una per­centuale decres­cente all’aumentare del red­di­to, i pro­fes­sion­isti che effet­tuano prestazione occa­sion­ale. La detrazione (non cumu­la­bile con altre detrazioni) fino a 4.800 euro è di 1.104 euro, il che azzera l’IRPEF dovu­ta.

Per­tan­to, fare la dichiarazione dei red­di­ti per­me­tte al pro­fes­sion­ista di recu­per­are le ritenute d’acconto (pari al 20%trattenuto dal cliente).

E fon­da­men­tale speci­fi­care, invece, che un pro­fes­sion­ista, in prestazione occa­sion­ale, con red­di­to supe­ri­ore a 5.000 euro dovrà ver­sare i con­tribu­ti.

Maggiori informazioni:

Sei un libero pro­fes­sion­ista e stai entran­do nel mon­do del lavoro? 

Potrebbe essere inter­es­sante per te, leg­gere questo arti­co­lo, con tut­to ciò che devi sapere sul­la ritenu­ta d’acconto.

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