Trasferirsi all’estero: la tassazione nel Regno Unito

Il regime fis­cale del Reg­no Uni­to è noto per due carat­ter­is­tiche: la snellez­za del­la buro­crazia inglese e una pres­sione fis­cale con­tenu­ta, in par­ti­co­lare se con­fronta­ta a quel­la ital­iana e di altri Pae­si europei, tali pre­rog­a­tive riguardano sia le per­sone fisiche che le soci­età.

Se ti stai inter­ro­gan­do sul­l’op­por­tu­nità di aprire un’azien­da nel Reg­no Uni­to o eserci­tarvi un’at­tiv­ità pro­fes­sion­ale, ti sarà cer­ta­mente utile una gui­da che rias­suma le prin­ci­pali infor­mazioni iner­ente il sis­tema fis­cale inglese.

Le principali modalità di tassazione nel Regno Unito

Dal pun­to di vista del­la natu­ra delle imposte, non ci sono molte dif­feren­ze tra il Reg­no Uni­to e l’I­talia, infat­ti, il sis­tema dei trib­u­ti anglosas­soni è gesti­to a liv­el­lo nazionale e locale.

L’Au­torità che riscuote, per le per­sone fisiche e le soci­età giuridiche, le imposte a liv­el­lo cen­trale è l’HMRC, che cor­risponde all’A­gen­zia delle Entrate ital­iana, men­tre per quan­to riguar­da i trib­u­ti locali, questi si con­cretiz­zano in coun­cil tax in capo sia ai sin­goli che alle soci­età.

Un’al­tra dis­tinzione riguar­da le imposte dirette e indi­rette: le prime gra­vano sui red­di­ti per­cepi­ti, come gli stipen­di e i proven­ti real­iz­za­ti dal­l’im­pre­sa, le sec­onde si appli­cano ai beni e servizi: l’im­pos­ta più conosci­u­ta, in tut­ti i sis­te­mi fis­cali, è sicu­ra­mente l’I­VA.

Quel­lo che dif­feren­zia il sis­tema fis­cale del Reg­no Uni­to dagli altri è il retag­gio cul­tur­ale e giuridi­co, che affon­da le sue radi­ci nei sis­te­mi di com­mon law tipi­ci del ter­ri­to­rio e che han­no come base il prece­dente giuridi­co.

In sostan­za, a dif­feren­za del­la nos­tra leg­is­lazione trib­u­taria che, come più in gen­erale quel­la sul­l’or­di­na­men­to statale si basa sul dirit­to napoleon­i­co, l’or­di­na­men­to (e quin­di anche il sis­tema fis­cale) del Reg­no Uni­to prende come rifer­i­men­to non un sis­tema cod­i­fi­ca­to, ma una serie di norme che si basano su casi prece­den­ti.

Ciò sig­nifi­ca che, anche nel set­tore del­l’im­po­sizione fis­cale, il Reg­no Uni­to appli­ca e con­trol­la il sis­tema delle regole tramite una serie di nor­ma­tive emanate in base ai sin­goli casi con­creti.

Non tro­verai, quin­di, un equiv­a­lente del Testo Uni­co delle Imposte sui Red­di­ti ital­iano, e per­ciò dovrai un pochi­no cam­biare men­tal­ità nel­l’ap­proc­cia­r­ti al sis­tema di tas­sazione vigente in quel­lo che fu l’Im­pero in cui non tra­mon­ta­va mai il sole.

La con­seguen­za prin­ci­pale del sis­tema di com­mon law è che la prob­a­bil­ità di incor­rere in sanzioni a segui­to del­l’ap­pli­cazione di una nor­ma è notevol­mente più bas­sa, ciò deter­mi­na una mag­giore certez­za del­la pro­pria posizione fis­cale ed un risparmio eco­nom­i­co.

La tassazione delle persone fisiche nel Regno Unito

Una pri­ma cat­e­go­ria di imposte riguar­da la tas­sazione sul red­di­to, asso­ci­a­ta all’Income Tax (tas­sa sui red­di­ti), che è cal­co­la­ta con un sis­tema a scaglioni.

I sogget­ti con red­di­to da 0 a 2.880 £ ricadono nel­lo scaglione del­l’aliquo­ta del 10%, per red­di­ti fino a 31.865 £, l’aliquo­ta è del 20%, fino ad arrivare al 45% su impor­ti oltre le 150.000 £.

A questo pun­to è inter­es­sante sot­to­lin­eare come il sis­tema fis­cale inglese non con­sid­eri, ai fini del­la tas­sazione, il nucleo famil­iare come in Italia, ma il sin­go­lo sogget­to.
Per questo moti­vo, in sede di dichiarazione dei red­di­ti, ogni per­sona fisi­ca dovrà dichiarare sep­a­rata­mente la sua situ­azione rel­a­ti­va all’an­no fis­cale prece­dente.

Con rifer­i­men­to a quest’ul­ti­mo, nel Reg­no Uni­to il peri­o­do d’im­pos­ta è com­pre­so nel­l’ar­co tem­po­rale che inter­corre dal 6 aprile al 5 aprile di ogni anno, ciò vale sia per i pri­vati che per le imp­rese, men­tre per quan­to riguar­da il bilan­cio del­lo Sta­to, il peri­o­do con­sid­er­a­to è l’an­no solare, dal 1 gen­naio al 31 dicem­bre.

Chi deve pagare le imposte sui red­di­ti nel Reg­no Uni­to? Tut­ti col­oro che si trovano sul ter­ri­to­rio nazionale da più di 6 mesi, nel­lo speci­fi­co 183 giorni: si pre­sume che, in un tale arco tem­po­rale, se non sei uno stu­dente, dovrai avere un lavoro o un’at­tiv­ità che con­sen­ta il tuo sos­ten­ta­men­to.

Tale prin­ci­pio si appli­ca sia ai res­i­den­ti che ai cit­ta­di­ni di altri Pae­si, che abbiano sta­bil­i­to la loro attiv­ità prin­ci­pale nel Reg­no Uni­to o che con­seguano parte dei loro red­di­ti nel ter­ri­to­rio inglese.

A questo propos­i­to, devi sapere che sono state stip­u­late, nel cor­so degli anni pas­sati, appo­site con­ven­zioni tra gli Sta­ti europei, volte a evitare la doppia impo­sizione fis­cale: è molto improb­a­bile, quin­di, che gli stes­si red­di­ti vengano tas­sati due volte.

Come avviene il calcolo delle imposte per le persone fisiche nel Regno Unito?

Sono due le pro­ce­dure che, nel Reg­no Uni­to, mira­no alla riscos­sione delle imposte a cari­co delle per­sone fisiche. Tali pro­ced­i­men­ti sono l’au­todichiarazione e il PAYE.

L’au­todichiarazione, che può avvenire sia in modal­ità car­tacea che telem­at­i­ca, ha lo scopo di dichiarare tut­ti i red­di­ti derivan­ti dal lavoro autonomo.

Il PAYE, acron­i­mo di Paye As You Earn, che sig­nifi­ca paghi in base a quan­to guadag­ni, riguar­da i red­di­ti da lavoro dipen­dente, cal­co­lati su base annua.

Con caden­za men­sile, il datore di lavoro ver­sa all’HM­RC l’im­por­to del PAYE asso­ci­a­to a ogni dipen­dente, per col­oro che per­cepis­cono solo tali red­di­ti, per­tan­to, non è richi­es­ta la pre­sen­tazione del­la dichiarazione dei red­di­ti, in quan­to l’im­pos­ta è sta­ta già ver­sa­ta in anticipo dal datore di lavoro.

Un ele­men­to deg­no di con­sid­er­azione e che con­trad­dis­tingue in pos­i­ti­vo il sis­tema fis­cale inglese è il Per­son­al Allowance, un impor­to di 10.600 £, che cos­ti­tu­isce la soglia al di sot­to del­la quale non viene appli­ca­ta alcu­na tas­sazione in capo alle per­sone fisiche.

Un altro ele­men­to deg­no di nota riguar­da la dichiarazione dei red­di­ti: a dif­feren­za del nos­tro Paese, nel Reg­no Uni­to l’u­tente non deve sostenere un esbor­so o riv­ol­ger­si a pro­fes­sion­isti, in quan­to l’HM­RC provvede a elab­o­rare, ogni anno, il cal­co­lo dei red­di­ti per­cepi­ti, sul­la base delle dichiarazioni pre­sen­tate dai pro­fes­sion­isti.

La tassazione delle aziende

Uno degli aspet­ti più apprez­za­ti, da parte dei pro­fes­sion­isti di tut­ta Europa, riguar­da pro­prio il sis­tema fis­cale inglese, con rifer­i­men­to alle aziende.

Il moti­vo prin­ci­pale è pro­prio il sis­tema di com­mon law, che con­sente una mag­giore certez­za in ambito nor­ma­ti­vo, con l’ef­fet­to di sot­trarre meno ener­gia agli ammin­is­tra­tori d’azien­da e ai pro­fes­sion­isti che svol­go­no la loro attiv­ità nel Reg­no Uni­to.

L’impos­ta prin­ci­pale a cari­co delle aziende è quel­la sui red­di­ti di impre­sa, denom­i­na­ta Cor­po­rate Tax, un’im­pos­ta indi­ret­ta che si appli­ca a tutte le orga­niz­zazioni che svol­go­no la pro­pria attiv­ità nel­l’am­bito del­l’U­nione Euro­pea.

L’aliquo­ta del­la Cor­po­rate Tax è del 19% e si attes­ta tra le più basse dei Pae­si in area Europa e, in gen­erale, dei Pae­si apparte­nen­ti al G20, in ambito mon­di­ale.

Ma, soprat­tut­to, nel Reg­no Uni­to non sono pre­visti accon­ti rel­a­tivi alle imposte.

Per quan­to con­cerne l’aliquo­ta fis­cale sui red­di­ti di impre­sa, sono da tem­po al vaglio del Gov­er­no prog­et­ti che han­no l’o­bi­et­ti­vo di ridurre l’im­pos­ta a cari­co delle soci­età al 15%, tale fat­tore con­tribuirebbe a dare un’ul­te­ri­ore spin­ta propul­si­va all’e­cono­mia e ad attrarre cap­i­tali da altri Pae­si.

La con­seguen­za imme­di­a­ta lega­ta a una pres­sione fis­cale così con­ve­niente è un mag­giore afflus­so di cap­i­tali, anche dal­l’es­tero, di quegli impren­di­tori che desider­a­no isti­tuire una soci­età nel Reg­no Uni­to, con par­ti­co­lare rifer­i­men­to alla Ltd., ossia lim­it­ed, alter ego del­l’i­tal­iana soci­età a respon­s­abil­ità lim­i­ta­ta.

Anche in questo caso, è nec­es­sario con­frontar­si con pro­fes­sion­isti che oper­a­no da anni nel­l’avvi­a­men­to di nuove imp­rese nel Reg­no Uni­to, per evitare i clas­si­ci errori in cui incorre chi non è adeguata­mente infor­ma­to cir­ca la leg­is­lazione fis­cale inglese.

L’er­rore più comune, e anche il più peri­coloso, è quel­lo di incor­rere nel reato di esteroves­tizione, iden­ti­fi­ca­to dai leg­is­la­tori ital­iani come l’is­ti­tuzione di una soci­età all’es­tero, man­te­nen­do sede oper­a­ti­va e res­i­den­za degli ammin­is­tra­tori in Italia.

Altri vantaggi del sistema fiscale del Regno Unito

Se stai pen­san­do di aprire un’at­tiv­ità di beni o servizi nel Reg­no Uni­to, prob­a­bil­mente sei rimas­to col­pi­to dal sis­tema fis­cale, par­ti­co­lar­mente favorev­ole per i cit­ta­di­ni e le imp­rese.

Oltre alle aliquote ridotte sui red­di­ti di impre­sa, il rap­por­to tra l’HM­RC e gli ammin­is­tra­tori è molto traspar­ente e lin­eare.
I tem­pi di riscos­sione delle imposte sono più rapi­di che in Italia, in caso di ritar­do o prob­lem­atiche nei paga­men­ti, gli uten­ti han­no a dis­po­sizione un numero tele­fon­i­co ded­i­ca­to per la risoluzione delle ques­tioni a carat­tere gen­erale.

Anche nel­l’ipote­si inver­sa, quel­la cioè in cui l’im­pre­sa si tro­vi in una situ­azione di cred­i­to di impos­ta, non vi è nes­suna buro­crazia inter­me­dia, e l’HM­RC provvede a liq­uidare l’im­por­to diret­ta­mente nel con­to azien­dale, entro la fine del mese suc­ces­si­vo a quel­lo di rifer­i­men­to.

Questo accade anche con la liq­uidazione del­l’I­VA (VAT return), che avviene su base trimes­trale, qualo­ra l’azien­da fos­se a cred­i­to, riceve il cor­rispet­ti­vo sul con­to busi­ness entro il mese seguente.

Conclusioni: il sistema fiscale inglese

Il sis­tema fis­cale inglese si prospet­ta con­ve­niente sia per i cit­ta­di­ni pri­vati che per le imp­rese, sia per aliquote basse sui red­di­ti che per una trasparen­za di fon­do nei rap­por­ti tra Autorità e pri­vati oppure orga­niz­zazioni.

Il rap­por­to essen­zial­mente fidu­cia­rio con i cit­ta­di­ni e la buro­crazia ridot­ta al min­i­mo sono due aspet­ti tra loro cor­re­lati, infat­ti, le sanzioni scat­tano in quelle situ­azioni in cui la realtà si riv­eli dif­forme da quan­to dichiara­to, ma even­tu­ali con­tro­ver­sie sono gestite con tem­p­is­tiche rapi­de e pro­ced­i­men­ti lin­eari, con minori costi a cari­co del­la col­let­tiv­ità.

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