Il sistema fiscale della Confederazione svizzera presenta alcune caratteristiche peculiari che lo differenziano nettamente da altri sistemi tributari vigenti nei Paesi limitrofi e, in generale, quelli dell’Unione Europea.
Innanzitutto, la prerogativa riguardante la fiscalità svizzera spetta in via principale ai 26 Cantoni che la compongono, suddivisi in più di 2.200 Comuni.
Ne deriva che questi, in larga misura, possono stabilire autonomamente l’imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, autonomo e, in misura minore, delle società.
La ratio di questo sistema risiede nella concretizzazione di un regime di concorrenza tributaria tra i diversi cantoni che stimoli la tendenza a erogare migliori prestazioni e servizi, non solo in ambito privato, ma anche pubblico.
D’altronde, è nota l’elevata qualità dei servizi pubblici e delle infrastrutture della Confederazione svizzera, che promuove per i cittadini una perequazione fiscale, volta anche ad attenuare i possibili effetti negativi della concorrenza.
La tassazione dei redditi da lavoro dipendente in Svizzera
La particolare posizione geografica della Confederazione svizzera ha reso necessaria la previsione di una tassazione sui redditi da lavoro dipendente differenziata, per i lavoratori residenti in uno dei cantoni e quelli transfrontalieri.
Le persone fisiche soggette all’imposizione fiscale, in Svizzera, sono identificate in coloro che risiedono nella Confederazione o vi detengono il domicilio. È anche possibile ottenere la dimora temporanea, purché il soggetto soddisfi determinati requisiti, tra cui l’esercizio di un’attività redditizia in Svizzera, per almeno 30 giorni.
La tipologia di tasse cui le persone fisiche sono soggette annovera le imposte federali e cantonali/comunali.
Da un punto di vista generale, i lavoratori dipendenti percepiscono una retribuzione mensile netta, già decurtata alla fonte delle imposte, trattenute in busta paga. È possibile operare una compensazione nei casi in cui il dipendente abbia il proprio domicilio fiscale nella Confederazione svizzera, ma non ha ancora ottenuto il permesso di domicilio in Svizzera identificato con la sigla C. La compensazione può essere eseguita anche nelle ipotesi in cui il dipendente appartenga ad alcune categorie, come artisti e sportivi, il cui reddito è identificato come transfrontaliero, poiché coloro che lo percepiscono non possiedono il domicilio fiscale nella Confederazione.
È consigliabile, per ottenere informazioni più approfondite, rivolgersi all’Ufficio fiscale del Cantone di riferimento, sia per i massimali soggetti a compensazione, sia per l’aliquota dell’imposta adottata per il calcolo delle imposte, proprio in virtù dell’ampia autonomia impositiva attribuita a ciascun Cantone svizzero.
Per quanto riguarda i contributi che ciascun lavoratore è tenuto a pagare per l’assicurazione sanitaria, prestazioni sociali e altre tipologie di servizi di natura pubblica, è consigliabile consultare il sito tematico ufficiale dell’amministrazione finanziaria di ciascun Cantone.
Il lavoro autonomo in Svizzera: caratteristiche della tassazione
Coloro che esercitano un’attività in proprio e sono residenti in Svizzera, sono assoggettati all’imposizione fiscale stabilita dal Cantone di residenza.
Bisogna invece interrogarsi su quale sia la tassazione di un lavoratore autonomo che sia residente al di fuori dalla Svizzera.
Un conto, infatti, è risiedere in un Paese di frontiera e recarsi in Svizzera per lavoro (ciò vale sia per i lavoratori autonomi che per i dipendenti), un altro è avere la propria residenza in un Paese terzo e conseguire una parte dei redditi nella Confederazione.
Facciamo un esempio. Se un cittadino italiano svolgesse attività autonoma in Svizzera, come verrebbe tassato il suo reddito?
Per comprendere in quale stato il consulente debba pagare le tasse occorre fare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni, un accordo stipulato tra Italia e Svizzera. All’interno di questa Convenzione bisogna prendere in esame l’art.14.
Un cittadino italiano che svolge libera professione all’interno del territorio svizzero sarà soggetto a una doppia tassazione in caso di residenza fiscale in Italia, questo avviene nel caso in cui, per gran parte del periodo di riferimento, si verifichi una di queste opzioni:
- il cittadino è iscritto all’Anagrafe italiano;
- il cittadino ha domicilio in Italia;
- il cittadino ha residenza in Italia;
La Convenzione sulla doppia imposizione afferma che:
I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività’. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
La Convenzione specifica dunque che la tassazione è a carico del paese di residenza tranne nel caso in cui la persona “disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sue attività”. Quindi, se egli possiede o affitta un ufficio presso cui svolgere attività o anche solo come punto di appoggio, allora egli sarà soggetto alla tassazione sia in Italia che in Svizzera, in quantità limitata ai redditi attribuibili alla “base fissa”
Diverso è, invece, il discorso per chi presta attività lavorativa autonoma in Svizzera, ma risiede stabilmente entro un raggio di 20 km dal confine di uno dei seguenti Cantoni: Ticino, Grigioni e Vallese, in questa eventualità il reddito percepito sarà tassato solamente in Svizzera.
È utile sapere che, come nel caso sopra visto, la Svizzera ha adottato diverse convenzioni bilaterali con una pluralità di Stati confinanti ed esteri, al fine di evitare la doppia tassazione dei redditi e operare una riduzione della base imponibile.
Come vengono tassate le società nella Confederazione svizzera
La particolarità del sistema fiscale vigente in Svizzera attiene all’ampia autonomia accordata a ciascuno dei 26 Cantoni, che sono liberi di determinare le aliquote di tassazione dei redditi.
Accanto alle imposte di natura cantonale/comunale, esiste un altro livello di tassazione, legata alla Confederazione come entità unitaria: per tale categoria di imposte, invece, vige una sostanziale uniformità, benché piuttosto limitata.
Le condizioni favorevoli offerte dalla Confederazione svizzera si concretizzano in una serie di misure, volte a incentivare la creazione di imprese efficienti, produttive e capaci di incidere in modo significativo sull’economia.
Per quanto riguarda il prelievo tributario nei confronti delle persone giuridiche ossia le società, questo si attesta nella misura dell’8,5%, calcolato sull’utile netto conseguito dalle aziende del settore privato e dalle società cooperative. A queste si aggiungono le imposte cantonali e comunali che variano molto in base al cantone e al comune, per cui si può avere una tassazione complessiva compresa tra il 12% e il 24%. Tale valore è una media tra le aliquote stabilite da ciascun Cantone.
Beneficiano dell’aliquota agevolata del 4,25%, invece, le fondazioni, le associazioni e altre tipologie di persone giuridiche, come le società di gestione del risparmio che operano nel settore dei fondi di investimento.
Un elemento davvero interessante e conveniente, sia per gli investitori che per le aziende, riguarda l’abolizione dell’imposta federale applicata sui redditi da capitale: si tratta di uno degli elementi chiave del sistema svizzero, che costituisce un’attrattiva indiscussa per investitori e imprenditori.
Anche l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), nella sua misura ordinaria, è del 7,7%, l’aliquota cosiddetta speciale, applicata ad esempio nei servizi alberghieri, è del 3,7%, mentre quella ridotta, applicata sui prodotti di uso generale e quotidiano, come medicinali e generi alimentari, è del 2,5%. È facile comprendere quale spinta propulsiva all’economia possa determinare un’aliquota così esigua.
Tipologia di imposte a carico delle società in Svizzera
Le società che hanno la propria sede fiscale in Svizzera sono tenute a versare le imposte sugli utili conseguiti, in ambito mondiale. Unica eccezione è determinata dagli stabilimenti fissi e immobili posseduti in territorio estero.
Alcuni Cantoni applicano un’aliquota progressiva a scaglioni, mentre altri prevedono un prelievo fiscale calcolato con metodo proporzionale sui redditi conseguiti dalle società registrate in Svizzera.
Benché ogni Cantone disponga di un’estesa autonomia impositiva, le recenti normative adottate hanno teso a una generale armonizzazione del sistema fiscale svizzero, sia tra Cantoni che in relazione alle imposte attribuibili specificamente alla Confederazione.
Tale disciplina riguarda soprattutto la riduzione per partecipazioni, la regolamentazione sul capitale proprio occulto, denominato anche thin capitalization e la deduzione delle perdite. L’obiettivo è quello di individuare le società che risultano finanziate in modo adeguato, tramite l’identificazione di parametri economico-finanziari stabiliti dall’amministrazione tributaria svizzera.
In generale, comunque, le imposte sui capitali delle società possono essere applicate unicamente a livello cantonale e calcolate sul patrimonio netto dell’azienda, considerando l’anno di imposizione di riferimento.
Comparato ai sistemi fiscali internazionali, dalla Cina al Lussemburgo, passando per l’italia e la Germania, la Svizzera appare tra i più convenienti, sia per le società che per le persone fisiche, in virtù della pressione fiscale piuttosto moderata, applicata sui redditi conseguiti nella Confederazione.
I vantaggi di aprire una società in Svizzera
I vantaggi derivanti da un’attività con sede legale in Svizzera sono legati, da un punto di vista fiscale, alla pressione tributaria piuttosto moderata.
La tassazione sui redditi da impresa è, infatti, molto esigua: sfruttando l’azione combinata di questo fattore e delle concrete possibilità di detrazione e deduzione, in fase di dichiarazione dei redditi, gli utili aziendali non risultano depauperati da un’eccessiva pressione fiscale.
A ciò va aggiunta una burocrazia piuttosto snella, più veloce ed efficace rispetto a quella italiana e che rende meno oneroso il ricorso a consulenti esterni.
Anche il basso tasso di disoccupazione e la stabilità economico-politica della Confederazione contribuiscono a renderla molto appetibile, sulla piazza locale e internazionale.
La deduzione fiscale dei costi di formazione
A partire dal 2017, il sistema fiscale svizzero prevede cospicui benefici fiscali a favore di coloro che sostengono costi per la formazione professionale e la formazione continua.
Considerando che uno dei metodi più efficaci, per diminuire la base imponibile sulla quale si calcolano le imposte, è fruire il più possibile delle deduzioni, le spese connesse alla formazione rivestono un ruolo molto importante in questo panorama.
Rientrano in questa categoria le spese sostenute per la riqualificazione professionale, i costi legati ai corsi per avanzamento di carriera, alle cosiddette seconde formazioni, anche in un settore differente da quello attuale.
È proprio questo uno dei significativi passi avanti inclusi nella recente riforma fiscale del 2016: rispetto al passato, infatti, non è più necessario che il titolo o l’attestato conseguito sia legato alla situazione professionale in corso.
A livello federale, è prevista una deduzione fino a 12.000 franchi svizzeri in un anno, l’equivalente di 11.166 euro; anche se ciascun Cantone può applicare limiti differenti, la media è di 12.000 franchi. Solo a Basilea il massimale è più elevato, 18.000 franchi svizzeri, mentre nel Canton Ticino il tetto è di soli 10.000 franchi.
Tassazione in Svizzera — Conclusioni
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