Vendita allo scoperto: che cos’è e come funziona lo short

Una tec­ni­ca molto dif­fusa, soprat­tut­to tra i trad­er, è quel­la del­lo short trad­ing, o più spec­i­fi­cata­mente short sell­ing, in ital­iano ven­di­ta allo scop­er­to.

Essa con­siste nell’investire il pro­prio cap­i­tale su un deter­mi­na­to asset finanziario e ricavare un guadag­no dal deprez­za­men­to del val­ore del­l’as­set.

Nel Forex, spes­so si uti­liz­za il ter­mine “short” per indi­care un inves­ti­men­to al rib­as­so, così come nelle materie prime.

La ven­di­ta allo scop­er­to si può effet­tuare anche sui CFD.

Ma di che cosa si trat­ta sostanzial­mente?

Come funziona la vendita allo scoperto

La ven­di­ta allo scop­er­to con­siste nel­la pos­si­bil­ità di vendere stru­men­ti finanziari sen­za posseder­li. 

Può essere appli­ca­ta in gen­erale su qua­si tut­ti gli stru­men­ti finanziari, o per lo meno i più dif­fusi e tradizion­ali, come, per esem­pio, i titoli azionari.

Per facil­itare la com­pren­sione di come fun­ziona la ven­di­ta allo scop­er­to, uti­lizzer­e­mo le azioni come stru­men­to di rifer­i­men­to.

Quin­di, gra­zie alla ven­di­ta allo scop­er­to, l’investitore può ottenere prof­itti dal­la prestazione neg­a­ti­va dei titoli azionari.

La pos­si­bil­ità di andare short offre, quin­di, un’operatività sul mer­ca­to decisa­mente più ampia, non aven­do a dis­po­sizione solo la pos­si­bil­ità di acquistare un tito­lo azionario con la pre­vi­sione di un suo rial­zo.

Per fare questo genere di oper­azione, un investi­tore prende in presti­to le azioni dal bro­ker con l’obbligo di ricom­prar­le in un suc­ces­si­vo momen­to.

Fac­ciamo un esem­pio che non segue il mer­ca­to, quin­di con prezzi total­mente inven­tati, ma esauri­ente per com­pren­dere meglio come fun­ziona.

Immag­i­na di vol­er vendere allo scop­er­to le azioni di Ban­ca Cred­i­mi, che reputi soprav­va­l­u­tate.

  1. Scegli di vendere allo scop­er­to 100 azioni al prez­zo di 15€ l’una, per un inves­ti­men­to totale di 1.500€.
  2. Il bro­ker opera come con­troparte e acquista vir­tual­mente queste azioni, e lo fa met­ten­do da parte per te una som­ma di 1.500€ (non ven­gono mes­si sul tuo con­to).
  3. Nei giorni seguen­ti si ver­i­fi­ca ciò che hai pre­vis­to: nuove notizie neg­a­tive fan­no perdere val­ore a Ban­ca Cred­i­mi, facen­do scen­dere il prez­zo delle azioni a 14€.
  4. A questo pun­to puoi chi­ud­ere la tua posizione short riac­qui­s­tan­do le 100 azioni, pagan­dole però 1.400€.
  5. Il bro­ker, dall’altra parte, cede le sue quote che ave­va pre­so in presti­to a 1.500€.
  6. La dif­feren­za di prez­zo di 100€ sarà il tuo rendi­men­to, meno le com­mis­sioni.

Short trading con i CFD

Lo short trad­ing tramite i CFD, ovvero i Con­trat­ti per Dif­feren­za, è molto sim­i­le all’acquisto. Dal momen­to che con i CFD non si possiede real­mente il sot­tostante, ma solo una sua repli­ca, andare short ha le stesse carat­ter­is­tiche dell’andare long.

Gra­zie ai CFD è pos­si­bile andare short su azioni, indi­ci azionari, valute, materie prime e anche crip­to­va­lute, facen­do sem­plice­mente un’operazione oppos­ta al long.

Ricor­diamo, però, che i Con­trat­ti per Dif­feren­za sono stru­men­ti sogget­ti a leva finanziaria, dunque l’importo investi­to sarà molti­pli­ca­to. Con tale misura oltre ai guadag­ni, anche le perdite pos­sono essere molto ele­vate e potreb­bero com­portare la perdi­ta del cap­i­tale investi­to.

Vendere allo scoperto con le criptovalute

Oltre ai CFD, è pos­si­bile vendere allo scop­er­to alcune crip­to­va­lute gra­zie ai futures.

Dal 10 dicem­bre 2017 il Chica­go Board Options Exchange (CBOE) ha inizia­to a dare la pos­si­bil­ità di scam­biare futures sul Bit­coin.

Con ques­ta opzione ci si può ovvi­a­mente anche posizionare short sul Bit­coin, oltre che long.

Gra­zie al CBOE la crip­to­va­l­u­ta più famosa al mon­do ha avu­to mag­giore legit­ti­mazione e i giorni suc­ces­sivi al 10 dicem­bre il Bit­coin ha conosci­u­to un grande rial­zo.

Prob­a­bil­mente, però, pro­prio gra­zie alla ven­di­ta allo scop­er­to del BTC, esso ha inizia­to un ripidis­si­mo rib­as­so che l’ha por­ta­to a toc­care anche il val­ore di 3.500 suc­ces­si­va­mente.

Vendita allo scoperto sul mercato immobiliare

Meri­ta una men­zione la ven­di­ta allo scop­er­to sul mer­ca­to immo­bil­iare, per­ché alcune per­sone, gra­zie a questo stru­men­to, han­no ottenu­to un forte prof­it­to durante la crisi dei mutui sub­prime.

La sto­ria è sta­ta nar­ra­ta anche nel film di Adam McK­ay The Big Short, in ital­iano La Grande Scommes­sa.

Michael Bur­ry, inter­pre­ta­to nel film da Chris­t­ian Bale, sco­prì nel 2005 che il mer­ca­to immo­bil­iare era vici­no al col­las­so dal momen­to che si regge­va gra­zie a mutui sub­prime ad altissi­mo ris­chio.

Essendo il man­ag­er di un fon­do spec­u­la­ti­vo, egli decise di inve­stire molto denaro sul­la ven­di­ta allo scop­er­to del mer­ca­to immo­bil­iare.

Non esisten­do all’epoca un prodot­to finanziario sim­i­le, ven­nero creati dei cred­it default swap. Gra­zie a quest’ultimi divenne pos­si­bile posizionar­si short sul mer­ca­to immo­bil­iare, in quel momen­to con­sid­er­a­to incrol­la­bile.

I limiti della CONSOB

A causa dei pro­fon­di rib­assi di alcu­ni titoli azionari dovu­ti dal­la ven­di­ta allo scop­er­to, la Con­sob ha deciso di lim­itare questo stru­men­to finanziario per ciò che con­cerne la Bor­sa ital­iana.

Dal 1° novem­bre 2012 è oper­a­ti­vo il Rego­la­men­to (UE) N. 236/2012 del Par­la­men­to Europeo e del Con­siglio rel­a­ti­vo alle ven­dite allo scop­er­to.

Il Rego­la­men­to richiede agli investi­tori che han­no effet­tua­to ven­dite allo scop­er­to in azioni, o titoli di Sta­to di entità pari o supe­ri­ori a deter­mi­nate soglie, di comu­ni­car­le all’Autorità com­pe­tente entro le ore 15.30 del giorno di negozi­azione suc­ces­si­vo a quel­lo nel quale è sta­ta rag­giun­ta la soglia ril­e­vante.

Per quan­to riguar­da i titoli azionari, il lim­ite è fis­sato allo 0,2% del cap­i­tale sociale dell’emittente azionario, e ogni suc­ces­si­va vari­azione del­lo 0,1%.

Il Rego­la­men­to prevede che le posizioni short in azioni del­lo 0,5% o più del cap­i­tale sociale deb­bano essere pub­bli­cate.

È inoltre vieta­ta la ven­di­ta allo scop­er­to “nuda” su azioni e titoli di Sta­to, ovvero quan­do l’investitore non ha la disponi­bil­ità di questi titoli. Egli può otten­er­la, per esem­pio, con il presti­to dei titoli.

La Con­sob, inoltre, può anche vietare del tut­to la ven­di­ta allo scop­er­to qualo­ra alcune con­dizioni non dovessero essere sod­dis­fat­te.

I CFD non sono sogget­ti ai vin­coli di questo rego­la­men­to dal momen­to sono uno stru­men­to deriva­to.

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